Cons. Stato, Sez. III, 23 settembre 2019, n. 6355
Pres. Garofoli, Est. Maiello – Comuni di Colleferro, Gorga, Valmontone, Artena, Serrone, Segni, Montelanico, Paliano, Carpineto Romano (Avv. Guerri) c. Commissario ad acta (non costituito) c. Regione Lazio (Avv. Privitera) e c. ASL Roma 5 (Avv. Maggisano) c. Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato) e c. Comune di Palestrina (Bellomia).
Partecipazione procedimentale agli atti di programmazione della ASL – Aziende sanitarie con più di cinque Comuni e/o circoscrizioni – costituzione della “Conferenza locale per la sanità” – nomina del Comitato di rappresentanza – limitazione della partecipazione ai Comuni del Comitato – sussiste.
Parametro di cinquecento parti all’anno – prerequisito per istituzione e mantenimento punti nascita – sussiste.
Diritto alla salute – diritto fondamentale – assistenza appropriata e sicura della gestante e del nascituro – sussiste - vicinanza del centro nascite all’utenza – non sussiste.
Deroghe alle soppressioni dei punti nascita – difficoltà geografica – assenza del Servizio Trasporto Assistito Materno – solo per le Unità Operative con più di cinquecento nascite.
Migliore dotazione sopprimendo reparto – irrilevante – assenza degli standard minimi Unità che sopravvive – rilevante.
La partecipazione procedimentale dei Comuni agli atti di programmazione aziendale delle ASL, nei cui comprensori soci- assistenziali siano inclusi comuni, circoscrizioni ovvero comuni e circoscrizioni in numero superiore a cinque, viene esercitata solo attraverso la “Conferenza locale per la sanità” che esercita le proprie attività mediante un comitato di rappresentanza (art. 3 comma 14 d.lgs. 502/1992 e art. 12 L.R. Lazio 11/2016), unico soggetto che – se validamente costituito – deve essere inviato a partecipare all’adozione dell’atto aziendale. Deve escludersi ogni vizio procedimentale per l’omessa convocazione dei rappresentanti dei Comuni che, pur rientrando nel comprensorio della ASL, non facciano parte del comitato di rappresentanza della “Conferenza locale per la sanità”.
In base all’Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 recante le Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso di nascita per la riduzione del taglio cesareo” il parametro di cinquecento parti all’anno costituisce prerequisito, in assenza del quale, non si possono mantenere e istituire nuovi punti nascita. Il predetto requisito dimensionale, oltre a consentire l’efficienza dell’investimento pubblico connesso alla conservazione del punto nascita, è volto a salvaguardare la salute delle partorienti e dei nascituri, essendo provato che più alto è il numero dei parti/anno, maggiori sono la manualità e l’esperienza degli operatori e minore il tasso di complicanze e di mortalità.
Il diritto alla salute quale diritto fondamentale del singolo e della collettività implica di garantire ad ogni gestante e ad ogni neonato “in qualsiasi centro nascita, ai vari livelli assistenziali, un’assistenza appropriata e sicura” conforme ai livelli essenziali delle prestazioni, ma non impone necessariamente che il punto nascita sia vicino all’utenza.
Per questo motivo le deroghe alla soppressione dei punti nascita, pur previste dal citato Accordo Stato-Regioni nel caso di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione del Servizio di Trasporto Assistito Materno, sono ipotizzabili solo per quelle unità operative che contano più di cinquecento parti all’anno.
Irrilevante, ai fini della soppressione del punto nascita, è la circostanza per la quale le dotazioni strutturali dei due ospedali messi a confronto rendano una maggiore organizzazione e dotazione strutturale di quello da sopprimere essendo prevalente, ai fini della legittimità della scelta di soppressione del punto nascite, il solo dato numerico dei parti inferiore a quello stimato come ottimale per l’efficienza sanitaria della struttura. Le carenze strutturali e funzionali potrebbero essere ragioni ostative alla soppressione solo ove il reparto da conservare non rispetti gli standard organizzativi e teologici previsti dalla disciplina di settore (recte: DM 70/2015).
L.M.P.