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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 11/2020, Non sussiste incompatibilità tra lo svolgimento di attività di lavoro e la partecipazione, come mero socio di capitale, alla compagine di una società titolare di farmacia.

Corte cost., 5 febbraio 2020, n. 11

 

Pres. Carosi - Est. Morelli

 

Farmacia - Titolarità - Società di capitali - Socio di capitale - Incompatibilità con attività di lavoro - Non sussiste

 

Il giudizio costituzionale riguarda l’art. 8, comma 1, lettera c), della l. 8 novembre 1991, n. 362, in relazione all’art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dall’art. 1, comma 157, lettera a), della l. 4 agosto 2017, n. 124. Ad avviso del giudice remittente - la normativa censurata, con l’estendere la causa di incompatibilità (derivante dallo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) non solo alle persone fisiche e ai soci di società di persone che siano titolari di farmacie private, ma anche ai soci di società di capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione,  violerebbe plurime disposizioni costituzionali, nonché l’art.16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e l’49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il Collegio arbitrale doveva decidere in merito all’incompatibilità della titolarità di una docente universitaria con la partecipazione alla compagine di una società di capitali titolare di farmacia privata.

Com’è noto, la l. n. 124 del 2017 ha introdotto tra i titolari di farmacia anche le società di capitali, sino ad allora escluse, mantenendo ferme le incompatibilità già previste in precedenza e aggiungendone di nuove.

La Corte ha dichiarato la questione non fondata per erroneità dell’interpretazione della norma denunciata. A giudizio della Corte, infatti, la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia. Lo si ricaverebbe dalla lettera della legge, in quanto - a giudizio della Consulta - l’art. 8 della l. n. 362 del 1991, nel testo non modificato in parte qua dalla l. n. 124 del 2017, “riferisce l’incompatibilità («con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato»), di cui alla denunciata lettera c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia”. Ciò sarebbe confermato anche dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in parola. Secondo la Consulta, infatti, l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata l. n. 124 del 2017, che segnerebbe “il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale”.

La decisione della Corte è convincente nell’esito. Tuttavia, l’aspetto della pronuncia che desta qualche perplessità deriva proprio dalla lettera della legge. Se è vero, infatti, che la rubrica dell’art. 8 della l. n. 362 del 1991 reca “Gestione societaria: incompatibilità”, è altrettanto vero che la disposizione stabilisce che “La partecipazione alle società di cui all’articolo 7 […] è incompatibile: […] c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”: la legge, dunque, fa generico riferimento alla “partecipazione” alla compagine sociale, senza fare alcuna distinzione tra socio di capitale e socio “di gestione”.

P.C.



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