Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Appalti di servizi e forniture in ambito sanitario –Dipartimento della protezione civile e soggetti attuatori – Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medicali in deroga alle disposizioni del Codice – Possibilità.
Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, in deroga alle previsioni del Codice.
G.A.G.