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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Reggio Calabria, Sentenza del 24/06/2020, Sulla natura della responsabilità dell’ente ospedaliero per l’operato dei propri sanitari

AREA RESPONSABILITA’

 

Sulla natura della responsabilità dell’ente ospedaliero per l’operato dei propri sanitari

 

Tribunale di Reggio Calabria, 24 giugno 2020

 

L.P.T. (avv. S.C.) c. OSPEDALE (omissis), già AZIENDA OSPEDALIERA (omissis) s.r.l. (avv. S.A.) – Dott. G. Campagna

 

Fatto proprio del medico dipendente - Responsabilità della struttura – Sussiste – Natura contrattuale ex art. 1228 c.c.

 

Attività del terzo – Principio dell’avvalimento – Occasionalità necessaria – Responsabilità del debitore – Sussiste.

 

Responsabilità contrattuale - Onere della prova – Principio di vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova.

 

Il giudice precisa che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d’inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1228 c.c. (secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze).

La responsabilità derivante dall’esplicarsi dell’attività del terzo è cioè espressione del principio dell’avvalimento, cuius commoda eius et incommoda; del resto, per dirsi sussistente il rapporto in base a cui l’ente è chiamato a rispondere, è sufficiente la mera occasionalità necessaria (v., ex multis, Cass., 17.5.2001, n. 6756; Cass., 15.2.2000, n. 1682).

Conseguentemente, e conformemente al principio di vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova, al paziente danneggiato spetta la dimostrazione dell’esistenza della fonte dell’obbligazione, dell’insorgenza o dell’aggravamento della malattia e del nesso eziologico, con la sola allegazione dell’inadempimento; sulla struttura grava invece l’onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

 

N.P.



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