Legittimo il coordinamento dello Stato che valorizza l’autonomia dei soggetti coordinati, per garantire puntualità dei pagamenti da parte degli enti del SSN
Corte cost., sent. 24-29 aprile 2020, n. 78
Pres. Cartabia, Est. Antonini – Regione Lazio, Regione Siciliana, Prov. Autonoma Bolzano, Provincia autonoma di Trento c. Stato
Enti del SSN – introduzione – quota indennità di risultato – dirigenti sanitari – commisurata – tempo di pagamento – riduzione debito commerciale residuo – quota graduata – trattamento economico dei dirigenti pubblici – materia ordinamento civile – competenza esclusiva dello Stato – art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – finalità di coordinamento della finanza pubblica – riorientrare spesa pubblica – infondatezza
Obbligo di trasmissione – tavolo di verifica adempimenti regionali – informazioni – tempi di pagamento – misure per contenere ritardi – adempimento regionale – erogazione quota premiale di finanziamento SSN – principio di coordinamento della finanza pubblica – competenza concorrente – art. 117, terzo comma, Cost. – carattere finalistico – poteri puntuali – realizzazione finalità di coordinamento – infondatezza
Stanziamento in bilancio – fondo garanzia debiti commerciali – importo accantonato graduato – in relazione al ritardo – competenza statale esclusiva – armonizzazione dei bilanci pubblici – art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. – integrazione dell’art. 42, d. lgs. n. 118 del 2011 – finalità di coordinamento della finanza pubblica - contrasto ai tardivi pagamenti delle pubbliche amministrazioni – infondatezza
Diverse Regioni hanno impugnato alcune norme contenute nella Legge di bilancio per il 2019 volte a ridurre i tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, legge n. 145 del 2018, commi 859, 862, 863, 865 e 866).
La pronuncia n. 78 del 2020 ripropone una valenza virtuosa del coordinamento finanziario dello Stato sugli enti territoriali, che pervade pressoché tutte le norme oggetto di scrutinio, in cui il coordinamento è impiegato alternativamente come mezzo e come fine.
In questo senso la norma che rapporta una quota dell’indennità di risultato dei dirigenti del SSN ai ritardi di pagamento (c. 865, riconducibile all’ordinamento civile) rappresenta il mezzo per garantire la “finalità” di coordinamento della finanza pubblica, ossia per favorire una gestione dei pagamenti tempestiva, nel rispetto dei termini stabiliti dall’Unione europea e recepiti nel nostro ordinamento.
La norma che condiziona l’erogazione della quota premiale del FSN (c. 866) alla trasmissione della relazione sugli adempimenti e sugli esiti di cui al comma precedente rappresenta un principio di coordinamento finanziario impiegato come mezzo per garantire il fine del buon andamento della pubblica amministrazione.
Infine, la norma che impone l’accantonamento al “Fondo di garanzia debiti commerciali” usa l’armonizzazione contabile per ottenere “direttamente” il fine del coordinamento finanziario, e “indirettamente” per favorire una composizione di bilanci territoriali tendenzialmente in equilibrio.
Secondo il Giudice delle leggi in nessun caso il coordinamento dello Stato è sfociato in una compressione illegittima dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, poiché in primis gli enti c.d. virtuosi, che riescano a garantire i pagamenti nei termini di legge sono automaticamente esclusi dall’applicazione delle misure oggetto di impugnative. Lo scaglionamento previsto, poi, sia quanto all’erogazione dell’indennità di risultato, che per gli accantonamenti al fondo, riflette il coordinamento “graduale” o “per obiettivi” attuato dallo Stato, mirato cioè a meglio indirizzare l’autonomia degli enti territoriali.
M.B.