Organizzazione sanitaria e mobilità sanitaria
TAR Sicilia, Catania, 13 febbraio 2021, n. 102
Pres. F. Cabrini – Omissis (avv.ti Fabio Borrometi e Salvatore Poidomani) c. l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, (non costituita in giudizio) e c. l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (non costituita in giudizio)
Indebita somministrazione della prima dose di vaccino – somministrazione della seconda dose – Sospensione – Richiesta di misura cautelare sospensiva - Rigetto
Mancata somministrazione della seconda dose - danno alla salute– assenza di evidenze scientifiche – Unico effetto possibile - inefficacia del vaccino –
Rischi derivanti dalla sottoposizione ad un nuovo ciclo vaccinale - Danno meramente ipotetico – bilanciamento di interessi – Esigenza di regolare prosecuzione della campagna vaccinale – Prevale
Il TAR Catania - con decreto monocratico n. 102/2021- ha respinto l’istanza di sospensione proposta nei confronti del provvedimento con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino per tutti i soggetti che, pur non avendone diritto, abbiano avuto comunque accesso alla prima dose.
A detta del TAR, infatti, non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, «se non quello della possibile inefficacia del vaccino il che ricondurrebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto».
Vieppiù che il danno paventato dei ricorrenti – derivante dalla mancata somministrazione della seconda dose – risulta allo stato meramente ipotetico, «non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse».
Inoltre, nel bilanciamento di interessi, a dover prevalere non è quello del risparmio della spesa (indicato dai ricorrenti) bensì quello di garantire «il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino».