Sulla risarcibilità del danno biologico nel caso di violazione del dovere di informazione da parte del medico
Cassazione civile, ordinanza 12 maggio 2021, n. 12593
Pres. G. Travaglino – Rel. S. Danilo - D.S.G. c. Generali Italia Spa (omissis); Z.S. (omissis); Istituto Fiorentino Di Cura E Assistenza Spa (omissis); Generali Italia Spa (omissis); P.L., Generali Business Solutions Scpa (omissis), Fondiaria Sai Assicurazioni Spa (omissis).
Dovere di informare il paziente – Violazione – Danno da lesione dell’autodeterminazione – Risarcibilità – Condizioni.
Intervento eseguito correttamente - Conseguenze dannose per la salute - Intervento non preceduto da adeguata informazione – Il paziente dimostra che avrebbe rifiutato l’intervento – Danno alla salute – Sussiste.
La Corte, sulla scia dei suoi precedenti, precisa che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché un danno da lesione dell'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale (ed, in quest'ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (cfr. Cass. n. 11950/2013 e Cass. n. 28985/2019).
Con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. n. 2847/2010 e Cass. n. 2998/2016; più recentemente, Cass. n. 7248/2018).
N.P.