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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 50/2022, Sull’inammissibilità della richiesta di referendum popolare relativa all’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p.

 

Pres. Amato, Est. Modugno

Richiesta di referendum popolare – Abrogazione parziale art. 579 c.p. – Depenalizzazione omicidio consenziente salvo casi di consenso invalido – Liceità non circoscritta al rispetto della procedura medicalizzata di cui alla L. 219/2017 – Necessario bilanciamento tra libertà di autodeterminazione e tutela della vita – Pregiudicato livello minimo di tutela della vita - Inammissibile

La Corte costituzionale si è pronunciata sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare avente ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), nata quale reazione all’inerzia del legislatore nel disciplinare la materia delle “scelte di fine vita”. Il quesito referendario, applicando la tecnica del ritaglio alla suddetta disposizione, avrebbe circoscritto la punibilità di chi cagiona la morte di un soggetto consenziente alle sole ipotesi di manifestazione di un consenso invalido, a causa delle modalità con le quali è stato ottenuto o dell’incapacità dell’offeso (ossia ai casi disciplinati dal terzo comma dell’art. 579 c.p.).

In particolare, l’abrogazione referendaria avrebbe sortito l’effetto di rendere indiscriminatamente lecito l’omicidio di chi vi acconsente attraverso una manifestazione di volontà non viziata, senza alcuna limitazione. Difatti, ai fini dell’esenzione dalla responsabilità, non avrebbero rilevato le motivazioni sottese al consenso, potendo essere legate tanto alla volontà di porre fine ad uno stato di sofferenza intollerabile dovuto ad una malattia grave e irreversibile, quanto “a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae”. Allo stesso modo, non avrebbero avuto rilievo le qualità del soggetto attivo (ad es. il fatto che eserciti o meno la professione sanitaria), nonché i mezzi impiegati per provocare la morte, potendo l’agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o altri mezzi violenti.

Contrariamente a quanto sostenuto dai promotori, “nulla autorizzerebbe a ritenere che l’esenzione della responsabilità resti subordinata al rispetto della ‘procedura medicalizzata’ prefigurata dalla legge n. 219 del 2017 per l’espressione (o la revoca) del consenso a un trattamento terapeutico (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)”.

Evidenziando l’esigenza di bilanciamento tra diversi valori costituzionalmente garantiti, la Corte precisa che la libertà di autodeterminazione non può prevalere in maniera del tutto incondizionata sulle ragioni di tutela del bene della vita, il quale, pur non traducendosi in un dovere di vivere a tutti i costi, non può essere sprovvisto di una tutela minima. Nel dichiarare l’inammissibilità della richiesta referendaria, la Corte sottolinea che sebbene l’art. 579 c.p. non sia una legge a contenuto costituzionalmente vincolato (poiché modificabile o sostituibile con altra disciplina), non può essere puramente e semplicemente abrogato, determinando il venir meno di quel presidio minimo di protezione richiesto dai referenti costituzionali.

G.C.



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