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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza del 20/09/2022, La sterilizzazione della paziente senza il suo consenso informato configura una violazione dell’art. 8 CEDU

La sterilizzazione della paziente senza il suo consenso informato configura una violazione dell’art. 8 CEDU

 

Con sentenza del 20 settembre 2022, resa nel caso Y.P. c. Russia, la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la sterilizzazione di una donna avvenuta senza il suo consenso espresso, libero e informato.

Una paziente, ricoverata in ospedale per delle complicanze nella gravidanza, era sottoposta a un taglio cesareo d’urgenza. Durante l’operazione i medici decidevano altresì di sterilizzarla, per evitare che, restando ancora incinta, venisse messa in pericolo la sua vita. Il modulo che aveva sottoscritto era relativo soltanto al taglio cesareo e le conseguenze dell’intervento subito non venivano comprese. Due anni dopo, volendo avere un figlio insieme al marito e non riuscendo a rimanere incinta, si rivolgeva a un ginecologo, che le spiegava come ciò fosse possibile allora solo tramite la fecondazione assistita perché, durante quel parto cesareo, era stata sterilizzata. 

La donna, quindi, agiva in giudizio nei confronti della struttura, domandandone la condanna al risarcimento del danno patito, ma tanto il tribunale distrettuale che quello regionale, in appello, respingevano la sua richiesta. Ella presentava allora ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, verso la Federazione russa, ai sensi dell’art. 34 CEDU, per violazione degli artt. 3 e 8 CEDU.

La Corte riconosce, preliminarmente, che, nonostante il diritto alla salute non rientri fra i diritti garantiti dalla Convenzione e dai Protocolli, gli Stati parti hanno l’obbligo, ex art. 8, di prevedere l’adozione, da parte delle strutture sanitarie, di misure adeguate per tutelare l’integrità fisica dei pazienti e procedimenti accessibili agli stessi per ottenere un risarcimento del danno; che, in relazione alle prestazioni sanitarie, anche quando il rifiuto di cure mediche potrebbe avere esito fatale, l’imposizione di un trattamento sanitario senza il consenso del paziente adulto, sano di mente, interferirebbe con il suo diritto all’integrità fisica; e che gli Stati devono adottare misure che garantiscano la previa informazione del paziente, da parte del medico.

Quanto alla sterilizzazione, trattasi di una procedura che ha risvolti non solo sulla salute fisica della donna, ma anche sulla riproduzione e la vita privata e familiare. Il rispetto della libertà e della dignità umana richiede che un trattamento sanitario, come questo, sia posto in essere in virtù della volontà consapevole della persona. «The imposition of such medical treatment without the consent of a mentally competent adult patient [...] is to be regarded as incompatible with the requirement of respect for human freedom and dignity, one of the fundamental principles on which the Convention is based» (cfr., al riguardo, Corte EDU, 8.11.2011, ric. n. 18968/07, V.C. c. Slovacchia).

Osserva la Corte come, nel caso in esame, la sterilizzazione non fosse stata praticata per una situazione di emergenza immediata, ma in via preventiva, per scongiurare un rischio in caso di futura gravidanza, e quindi, non trattandosi di un intervento salvavita, non poteva prescindere in nessun modo dal consenso informato del paziente. Inoltre, i giudici nazionali aditi, non riconoscendo la sussistenza della responsabilità medica, avevano avallato l’approccio contrastante «with the principle of the patient’s autonomy, established both in the domestic law and at the international level».

Il principio di autodeterminazione del paziente viene così ricompreso nella sfera di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 CEDU.

 

S.C.



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