Sul risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione
Cass. civ. sez. 3, sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31136
Pres. Travaglino G., Est. Rubino L.
Risarcimento del danno – Danno da perdita del bene della vita – Danno da perdita di chance di guarigione – Differenza ontologica tra le due categorie di danno – Va affermata
Risarcimento del danno – Danno da perdita del bene della vita – Accertamento del nesso causale tra comportamento omissivo dei sanitari e l’evento morte perdita delle possibilità di guarigione del paziente – Va operato.
Risarcimento del danno –Danno da perdita di chance di guarigione – Accertamento del nesso causale tra comportamento omissivo dei sanitari e la perdita delle possibilità di guarigione del paziente – Va operato.
In materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, valutando se è diretta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell’evento infausto o piuttosto del danno da perdita di chance. Trattasi, infatti, di due categorie di danno ontologicamente distinte, in relazione alle quali mutano i termini del rapporto di causalità oggetto di accertamento.
Se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, il giudice dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato. Se, invece, il danno lamentato consiste nella perdita di chance, il giudice dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso. Difatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l'oggetto della pretesa risarcitoria nella perdita di chance.
In particolare, osserva la S.C., al giudice di rinvio competerà verificare se il comportamento omissivo dei sanitari – consistente nell’aver trattenuto per quattro giorni il paziente, affetto da una grave patologia cardiaca, presso il reparto di medicina generale, omettendo di disporne il trasferimento in altro ospedale munito di unità coronarica - possa considerarsi in rapporto di causalità con la morte del paziente, qualora si reputi più probabile che il paziente, se trasferito immediatamente, sarebbe effettivamente sfuggito all'esito mortale; oppure se tale comportamento rilevi solo in termini di probabile perdita delle possibilità di guarigione.
G.C.