Pres. R. Greco - Est. R. Scarpato - Regione Basilicata. (avv. M. Bruno) – c. Comune di Rotonda (avv. D. Genovese) – nei confronti di ASL di Potenza (avv. M.G. De Franchi) e di Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della salute (Avvocatura generale dello Stato) - Comune di Viggianello (avv. L. Petrone) – c. Comune di Rotonda (avv. D. Genovese) e ASL di Potenza (avv. M.G. De Franchi) – nei confronti di Regione Basilicata (non costituita in giudizio)
Case della Comunità – Ubicazione – Piano operativo territoriale– Contratto istituzionale di sviluppo – Competenza della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale – Disciplina speciale per gli interventi PNRR della missione 6 – Riconosciuta.
Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Basilicata (n. 298/2023) nella parte in cui dichiarava l’incompetenza della Giunta regionale a adottare la scelta dell’ubicazione di una Casa della Comunità con il Piano operativo territoriale, spettando la suddetta competenza al Consiglio regionale mediante lo strumento del Piano sanitario regionale.
Secondo il Consiglio di Stato, invece, il richiamo compiuto dal TAR alla disciplina del Piano sanitario regionale (art. 1 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché all’art. 38 della l.r. 31 ottobre 2001, n. 39) sarebbe stato inconferente dal momento che gli interventi per la realizzazione della Missione n. 6 del PNRR sono soggetti a una disciplina speciale anche per quanto concerne la programmazione, che è contenuta nell’articolo 56, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. l. 29 luglio 2021, n. 108). Tale disposizione, infatti, rinvia agli istituti di programmazione negoziata di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e – più specificamente – agli istituti del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e del Programma operativo territoriale disciplinati dagli articoli 1 e 6 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88.
Pertanto, stante la particolare natura degli strumenti di programmazione negoziata, che sono assimilabili ad accordi tra amministrazioni sul modello dell’accordo di programma (art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), quanto al regime delle competenze, non era affatto necessario che l’atto fosse in toto predisposto dal Consiglio regionale, essendo sufficiente l’approvazione finale da parte di tale organo, che nella specie è avvenuta con la deliberazione n. 506/2023.
Dunque, nella fattispecie, la Regione, quale soggetto attuatore dei piani e dei progetti facenti parte del PNRR, ha agito in conformità a quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del d.l. n. 77/2021, che individua nel “Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS)” – da stipularsi fra il Ministero della Salute, nella qualità di amministrazione centrale titolare degli interventi e la Regione nella veste di “Soggetto attuatore” – lo strumento per attuare i programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della Salute, entro la stringente tempistica imposta per la progettazione e l’approvazione dei relativi interventi. Parte integrante del CIS, infatti, è il Piano operativo territoriale regionale, che costituisce lo strumento programmatorio richiesto dalla specifica normativa statale sul PNRR finalizzata alla realizzazione della Missione n. 6.
Il Piano operativo territoriale regionale che, in quanto documento di programmazione, è stato emanato dalla Giunta regionale, si distingue pertanto dal Piano sanitario regionale - di competenza del Consiglio regionale - che ai sensi dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39, rappresenta il piano strategico degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi volti a soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale.
A.C.