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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 35056/2023, Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria

Pres. A. Di Paolantonio, Rel. M.L. Buconi

Attività intramuraria - Dirigente medico – Diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività – Onere organizzativo gravante sull’azienda sanitaria – Inadempimento o ingiustificato ritardo – Diritto del medico al risarcimento del danno – Sussiste

La controversia ha ad oggetto la domanda del medico volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dell'attività libero professionale intramoenia, attività inizialmente avviata in via sperimentale, inizialmente accolta dal Tribunale di Latina e poi respinta, in riforma, dalla Corte d’Appello di Roma.

La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso, ritenendo, peraltro, di rivedere l'orientamento espresso dalla stessa Corte con l'ordinanza n. 32709/2018, secondo cui "la mancata creazione di idonee strutture e spazi per l'attività intramuraria e in generale la mancata attivazione delle condizioni per l'esercizio della libera professione intramoenia, nell'ambito della normativa applicabile ratione temporis, determina la sola conseguenza espressamente prevista (dalla L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3) della eventuale risoluzione del contratto del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, potendo solo il legislatore prevedere eventuali ulteriori conseguenze della mancata attivazione di dette condizioni...".

La Corte ritiene, infatti, condivisibile il diverso principio espresso dalla stessa nella più recente ordinanza n. 12785/2023, la quale ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia, a fronte delle previsioni contenute nella L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, secondo cui "...L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse...", e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 10, che ha sancito l'obbligo delle aziende sanitarie di mettere a disposizione dei professionisti spazi adeguati per l'esercizio della professione: "...In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono...".

Dopo aver osservato il complesso delle disposizioni legali e contrattuali comunque coinvolte nella controversia, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2015, la Corte conclude ritenendo che la posizione giuridica del dirigente medico è stata configurata dal legislatore come diritto soggettivo e ne consegue che va riconosciuto il risarcimento del danno qualora l'Amministrazione si renda ingiustificatamente inadempiente.

Nello specifico, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad assumere tempestive iniziative per consentire al dirigente medico in regime di esclusività di svolgere libere prestazioni intramurarie ove intenda effettuarle; non sono dunque libere di attivare o meno l'attività intramuraria, ma hanno una discrezionalità limitata alla selezione degli spazi.

La Corte accoglie dunque il ricorso, cassando con rinvio alla stessa Corte d’Appello che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame, dovendosi attenere al seguente principio di enunciato dalla Cassazione:

il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato. L'inadempimento dell'Azienda e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001.

F.L.



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