Pres. Annalisa di Paolantonio, Cons. Andrea Zuliani, Cons. Salvatore Casciaro, Cons. Nicola De Marinis, Cons. Dario Cavallari.
Direttore sanitario – Nomina nuovo direttore generale – Clausola contrattuale di decadenza automatica – Nullità - Buon andamento dell’azione amministrativa
Con l’ordinanza n. 1895/2024 la Corte Suprema di Cassazione - Sez. Lavoro ha considerato illegittima la clausola contrattuale, con la quale si prescriveva che, in ipotesi di nomina del nuovo Direttore Generale dell’ASL n.5 Friuli Occidentale, il rapporto con il Direttore Sanitario si scioglieva automaticamente.
La censura è mossa sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che il contratto di lavoro del Direttore Sanitario dell’ASL, avente durata non inferiore a tre anni e non superiore ai cinque anni, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di una specifica disciplina regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme imperative e non derogabili dalla volontà delle parti.
Sicché, in mancanza di una giusta causa ex art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può sciogliersi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale, dovendosi ritenere nulla la clausola che consente il recesso ad nutum.
Sul punto anche la Corte Costituzionale ha ribadito l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. delle disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto istaurato con il titolare, in quanto gli stessi pregiudicherebbero la continuità dell’azione amministrativa ed esporrebbero l’ente pubblico al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale.
Ne consegue che “è nulla la clausola del contratto conclusa fra il Direttore Sanitario e l’azienda sanitaria la quale prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di nuovo Direttore generale; in tale evenienza, il Direttore sanitario ha diritto all’integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera fino a quel momento prestata”.
S.d.G