Pres. A. Scrima, Rel. P. Spaziani – A.A. (avv.ti Giangiacomo e Cavasola) c./ Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano, Vasto, Chieti (avv. Barile)
Consenso informato – Mancata informazione - Diritto all’autodeterminazione – Lesione – Pregiudizio allegato e provato – Danno risarcibile.
Consenso informato – Mancata informazione - Diritto all’autodeterminazione – Lesione – Mera sofferenza soggettiva – Mancata individuazione di un danno conseguenza – Non risarcibilità.
La lesione del diritto all’autodeterminazione è risarcibile ove il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale - o non patrimoniale di apprezzabile gravità – diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi e da provarsi, anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso di deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione, pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all' intervento sanitario prospettato), questo non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. La generica sofferenza o contrazione della libertà di autodeterminarsi non individua alcun danno-conseguenza risarcibile andando a coincidere con la lesione stessa del diritto alla salute ovvero con il danno-evento.
Diversamente opinando la violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato avrebbe natura di danno in re ipsa, in pieno contrasto con i principi di causalità giuridica secondo i quali sono risarcibili le solo conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali e non) dell’evento lesivo.