Pres. E. de Francisco, Est. G. Chinè – AGCM (Avv. Giuseppe Spadaro) c. Assessorato Regionale della Salute (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) - Sanicam Palermo S.p.a. (Avv. Maria Gabriella Valenti) - A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata - Regione Sicilia, Centro Medico Mantia S.r.l., Centro Educazione Psicomotoria S.r.l., Emoteam Laboratorio Analisi Società Consortile a r.l. (n.c.).
Spesa storica – Criteri di attribuzione del budget – Strutture private accreditate – Concorrenza – Rinvio pregiudiziale.
Il CGARS ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con il diritto UE dei criteri regionali di attribuzione del budget alle strutture sanitarie private accreditate ed in particolare del c.d. criterio della spesa storica. In particolare, nell’ordinanza di rimessione il Consiglio chiede: i) se l’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito della direttiva 2006/123/CE comporti comunque l’applicazione dei principi di concorrenza europei; ii) se l’uso esclusivo o prevalente del criterio della spesa storica per determinare i budget contrattuali violi tali principi; iii) se sia legittimo attribuire un budget fisso ai nuovi soggetti accreditati, prescindendo da valutazioni di efficienza e fabbisogno; iv) e, infine, se la legittimità del budget fisso dipenda dal suo valore assoluto o comparativo rispetto a quello delle strutture già convenzionate.
F.L.
(Federico Laus)*.
*Per approfondimenti si rinvia al contributo di F. Laus “Spesa storica e concorrenza nel SSN: il CGARS solleva questioni pregiudiziali alla Corte UE”, nella sezione “Paper” del presente numero.