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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8163/2025, Contratto di locazione fra casa di cura e società di medici. La struttura sanitaria non risponde del danno cagionato dall’attività del medico

Pres. E. Vincente, Est. G. Cricenti – Casa di cura Villa A. Spa (Avv. Patrizia Pasqualini) c. O.L. (Avv. Fabrizio Travaglini), B.E. (Avv.ti Andrea Michetti e Paolo Campanati) e Generali Italia Spa (Avv. Michele Roma)

Responsabilità sanitaria – Responsabilità della struttura sanitaria – Contratto di locazione – Interesse alla prestazione sanitaria – Esclusione – Cassa con rinvio.

«La struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi». Questo è il principio di diritto affermato dalla sentenza annotata.

Nel caso di specie, un uomo si sottoponeva a un intervento laser agli occhi nei pressi di una casa di cura. Poiché dall’operazione riportava un pregiudizio alla vista, egli agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti del medico che aveva eseguito la prestazione, il quale a sua volta chiamava in causa la casa di cura. Il medico, tuttavia, non era dipendente della struttura, ma socio della società cui la casa di cura aveva dato in locazione un locale con relativa strumentazione.

La Corte d’appello di Ancona, riformando parzialmente la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda, condannava il medico e la struttura sanitaria in favore del paziente a risarcire il danno da questi patito per l’attività del professionista. Avverso la pronuncia della Corte territoriale la casa di cura proponeva ricorso per cassazione.

La Cassazione precisa innanzitutto che la responsabilità della struttura presuppone che vi sia un rapporto di tipo professionale tra la stessa e il medico, ossia che il medico collabori con la struttura, in forma autonoma o dipendente, alla prestazione, cioè presuppone che la struttura sia coinvolta nella prestazione sanitaria. Non condivide gli assunti del giudice a quo, secondo cui tra il medico e la casa di cura sussisterebbe un contratto che rientra nella fattispecie del contratto con effetti protettivi a favore del terzo e la struttura sarebbe responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. poiché, sebbene tra la stessa e il medico non esista rapporto di lavoro subordinato, quando il chirurgo opera all’interno della clinica, assumerebbe la veste di ausiliario necessario della struttura stessa.

Nel caso in esame, infatti, tra la struttura e il medico non vi è un contratto di collaborazione professionale; vi è solo un contratto di locazione fra la struttura e la società di cui è socio il medico. Il fatto che una porzione del compenso fosse costituita dagli utili, ossia che parte minima del corrispettivo fosse una percentuale sugli utili, non incide sulla natura del contratto, così come la circostanza che la strumentazione fosse fornita dalla casa di cura, dal momento che la pattuizione di una percentuale sugli utili, 5%, costituisce una parte del canone di locazione e la concessione in godimento delle strumentazioni rientra nella locazione stessa, che ben può estendersi agli strumenti tecnici.

Anche prima della legge Gelli-Bianco, la responsabilità della struttura per fatto del medico è responsabilità per fatto proprio, perciò è necessario, perché questa possa configurarsi, che la struttura si serva del medico per la prestazione sanitaria o in un qualche modo condivida con il medico l’interesse alla prestazione sanitaria. L’interesse alla prestazione sanitaria non può dirsi implicato dalla mera locazione di locali. «La responsabilità della struttura locatrice – precisano i giudici di legittimità – non si giustifica ovviamente nemmeno in base al contratto di locazione, dal quale come è noto sorgono responsabilità per il locatore per i danni a terzi causati dalla cosa locata, non da quello che il conduttore personalmente compie all'interno dell'immobile». Diversamente, aggiungono, nella misura in cui la casa di cura ha concesso in locazione i suoi locali ad una diversa società, «sorge una diversa struttura di riferimento, per l'appunto costituita dalla [detta società], e dunque semmai è lei a rispondere del fatto dei propri medici».

Come argomento a contrario, si richiama la giurisprudenza per cui, «ove l'azienda sanitaria affidi la logistica ad altra azienda nella quale operi un suo medico, ossia un medico a lei legato da un qualche rapporto professionale, essa è chiamata a rispondere dell'operato del sanitario, di cui non risponde invece l'azienda a cui è stata meramente affidata la logistica (Cass. 34516/2023)». Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è cassata con rinvio.

S.C.

(Stefano Corso)



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