Pres. De Nictolis, Est. Tulumello – D. Agazzi e altri (Avv. N. Zampieri) c. Ministero della Salute (Avv. Gen. Dello Stato).
Massofisioterapisti – Classificazione – Professionisti sanitari – Non riconosciuta – Operatori di interesse sanitario – Riconosciuta.
La controversia concerne l’impugnazione, avanti al Consiglio di Stato, della sentenza n. 15121/2024 del TAR del Lazio che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Salute recante “mancato riconoscimento della natura di professione sanitaria del titolo di massofisioterapista iscritto nell'elenco di cui all'art. 5 del DM. 9.8.2019”, in ragione del fatto che “tra le professioni sanitarie tipizzate e preposte alle attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di titolo abilitativo rilasciato dallo Stato, non è ricompresa la figura professionale del massiofisioterapista”.
I ricorrenti pretendevano, quali massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, istituito in attuazione della legge n. 145del 2018, di essere qualificati, in virtù dell’inclusione in tale elenco, come “professionisti sanitari”, e non come “operatori sanitari”.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza qui segnalata, richiama innanzitutto la propria sentenza n. 4513 del 2022, intervenuta sul tema, che aveva esaminato “il controverso tema dello statuto giuridico del massofisioterapista quale evincibile dall’ordinamento di settore”, concludendo nel senso che “i massofisioterapisti non possono invocare il diritto a conservare la propria qualificazione di “professioni sanitarie”, atteso che una tale qualificazione era stata loro preclusa già a partire dal 2006”.
Sottolinea che l’abrogazione del citato art. 1, legge n. 403/1971 non ha soppresso la figura del massofisioterapista, ma ha inciso sulla sua identità giuridica, qualificandola non come “professionista sanitario” (quale era indicata nel citato art. 1, legge n. 403/1971) ma come “operatore di interesse sanitario” (conclusione peraltro confermata anche in Consiglio di Stato n. 7618 e n. 8036 del 2021).
Aggiunge poi che tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dal tenore del comma 4-bis dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (aggiunto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), come dimostra la pacifica giurisprudenza successiva a tale addizione normativa: che dimostra come la disciplina da essa introdotta non ha avuto riguardo alla qualifica professionale, ma unicamente al regime dell’attività.
Conclude, quindi, il Consiglio ribadendo la distinzione tra “operatori sanitari” e “professionisti sanitari” e consolidando l’orientamento giurisprudenziale.
F.L.
(Federico Laus)