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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 177/2025, Sulla riconducibilità alla competenza organizzativa regionale della disciplina di proroga dell’impiego di medici in quiescenza

Pres. G. Amoroso – Rel. M.A. Sandulli – Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura Generale dello Stato) – c. Regione Sardegna (avv. S. Sau).

Assistenza primaria e continuità assistenziale – Carenza di personale medico – Legge Regione Sardegna n. 2/2025 – Proroga del reclutamento di medici in quiescenza – Asserita violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile – Non fondatezza – Natura di rimedio organizzativo straordinario per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza – Profili organizzativi dell’assistenza primaria – Riconducibilità alla competenza regionale organizzativa in materia di tutela della salute – Riconosciuta.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2025. Tale disposizione ha prorogato l’efficacia temporale (sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione e comunque non oltre il 30 giugno 2025) della norma che autorizza le Aziende sanitarie locali a reclutare medici di medicina generale in quiescenza, anche mediante contratti libero-professionali, per garantire la copertura delle cure primarie e della continuità assistenziale nelle aree disagiate.

La questione di legittimità costituzionale è stata promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sul presupposto che l’intervento legislativo regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La censura lamentava, in particolare, il contrasto con l’Accordo Collettivo Nazionale, il quale preclude il rientro in servizio dei medici convenzionati già collocati a riposo.

La Consulta, ponendosi nel solco della precedente sentenza n. 84/2025 (resa sulla medesima disciplina regionale previgente)*, ha respinto la censura, riconoscendo alla disposizione impugnata una chiara matrice finalistica e una ratio prettamente organizzativa in funzione della tutela della salute. La Corte ha statuito che la misura si configura come un rimedio organizzativo straordinario volto a dare risposta a una contingente situazione di scopertura che rischierebbe di pregiudicare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Conseguentemente, l’intervento normativo è stato ricondotto alla competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute, per i profili organizzativi dell’assistenza primaria. I Giudici delle Leggi hanno ribadito che non può essere preclusa alle Regioni l’adozione di misure straordinarie e temporalmente circoscritte, necessarie per evitare che le criticità di organico determinino il sacrificio dell’effettività del diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime.

 

*si v. il contributo di M. Bergo in Questo Osservatorio.



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