Pres. O. Forlenza; Est. M.S. Boscarino – Ministero della difesa (Avvocatura Generale) c. Omissis (Avv. Maurizio Sanasi)
Congedo straordinario – Durata complessiva di due anni – Per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa – Doppio limite alla fruizione del beneficio – Sussiste – Applicabilità alle Forze Armate.
Bilanciamento tra valori costituzionali – Durata complessiva di due anni – Congedo straordinario – Tutela della famiglia e dei soggetti deboli – buon andamento dei pubblici uffici – Necessità di un equo contemperamento.
Ai fini della presentazione dell’istanza di congedo straordinario di cui al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi del successivo comma 5-bis della predetta disposizione trova applicazione un doppio limite alla fruizione del beneficio.
Il congedo può infatti essere accordato se non supera la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Tale previsione implica che, da un lato, una persona in situazione di handicap grave ha diritto a un massimo di due anni di assistenza da parte dei familiari individuati dalla legge, a titolo di congedo straordinario; dall’altro lato il familiare lavoratore che provvede all’assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo nell’arco della propria vita lavorativa per assistere i familiari diversamente abili.
L’istituto del congedo straordinario, così come sopra delineato, trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente delle Forze Armate.
L’interpretazione discende da un equo bilanciamento tra valori costituzionali volti alla tutela della famiglia e dei soggetti deboli, in una logica assistenziale, e le specifiche funzioni cui sono preposti i membri delle Forze Armate, che hanno copertura costituzionale nell’art. 97 Cost., le quali postulano che l’ufficio interessato disponga di un organico sufficiente per l’adempimento dei propri compiti istituzionali.