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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 7102/2025, Il TAR Campania fa il punto sul diritto all’insegnante di sostegno 'in deroga' per gli alunni con disabilità

Pres. M.B. Cavallaro, Est. A. Pappalardo – Omissis (Avv. Francesco De Cristofaro) c. I.C. Giovanni Pascoli di Aversa (Avvocatura dello Stato)

Piano educativo individualizzato – Diritto all’inclusione scolastica – Non è finanziariamente condizionato – Diritto all’insegnante di sostegno “in deroga” – Motivazione della mancata assegnazione.

Il TAR Campania ha ribadito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, che il diritto all’insegnante di sostegno è “non finanziariamente condizionato” e che pertanto la sua mancata assegnazione a copertura integrale dei fabbisogni dell’alunno con disabilità non può essere fondata sulla carenza di organico dei docenti “di ruolo” o sulla base di asserita mancanza di risorse finanziarie. È infatti normativamente garantita la possibilità di assumere insegnati di sostegno con contratti a tempo determinato anche in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito per legge. Non è dunque legittimo il riconoscimento di un numero di ore di sostegno inferiore al fabbisogno riconosciuto all’interno del Piano educativo individualizzato motivato sulla base di carenza di organico o di copertura finanziaria. Il TAR ha peraltro evidenziato che il diritto al sostegno scolastico non è un diritto assoluto ma che lo stesso può essere limitato laddove l’Amministrazione, sulla base della normativa vigente, fornisca elementi sufficienti a ritenere la correttezza del suo operato e riesca a motivare adeguatamente in ordine alle scelte compiute.

 



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