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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 16748/2025, Sul difetto di contraddittorio e sulla tardività del ricorso

Pres. P. Morabito – Est. E. Monica

OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gabriele Costantini c. Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo

Accesso documentale – accesso civico generalizzato – difetto di contraddittorio – tardività del ricorso.

Il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione capitolina, ricorre per ottenere l’annullamento del rigetto parziale di una istanza di accesso documentale e civico generalizzato, nonché del successivo atto con cui il Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale negava il riesame in quanto l’Amministrazione avrebbe fornito la documentazione richiesta con tutti gli elementi utili per soddisfare l’interesse sotteso all’istanza di accesso.

 

Il ricorso è stato  dichiarato radicalmente inammissibile per difetto di contradditorio per quel che riguarda l’impugnazione del diniego di riesame opposto dal Difensore Civico, attesa la mancata evocazione in giudizio di tale autorità.

 

Il ricorso è stato, altresì, ritenuto tardivo e, dunque, irricevibile, per quel che concerne, invece, le restanti censure formulate nei confronti della nota di Roma Capitale del 12 febbraio 2025, attesa la tardiva notifica all’amministrazione capitolina.

 

L’impugnazione del provvedimento di diniego opposto dal Difensore Civico concretamente esperita dalla ricorrente non vale ad assicurare il differimento del relativo termine decadenziale di impugnazione di trenta giorni “dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico” previsto all’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990.

 

Tale tardività vale tanto più, in particolare, per quel che riguarda il motivo di ricorso, con cui si lamenta che l’Amministrazione comunale, nel riscontrare la domanda di ostensione documentale del 13 gennaio 2025, non abbia vagliato anche l’istanza di accesso civico - pure formulata dalla ricorrente in ragione di un richiamo finale espresso al citato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 – riferendosi il provvedimento di diniego di riesame reso dal Difensore Civico il 23 aprile 2025 al solo accesso di cui alla l. n. 241/1990 e non anche all’art. 5, comma 8, della d.lgs. n. 33/2013 (in tal senso, anche il contenuto della relativa istanza espressamente avanzata da parte ricorrente ai soli sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi mancando qualsiasi riferimento alla diversa normativa in materia di accesso civico che pure ammette un tale rimedio, nella specie, invero, non esperito).

 

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di contraddittorio, attesa la mancata evocazione in giudizio del Difensore Civico, e in parte irricevibile per tardività della notifica avvenuta nei confronti di Roma Capitale solo in data 20 maggio 2025.



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