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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 16837/2025, Permesso di soggiorno: notifica e accesso agli atti

OMISSIS (G. Maccarrone) contro Ministero dell’Interno Questura di Roma (Avvocatura Generale dello Stato), avverso il silenzio sulla richiesta di accesso agli atti del sig.-OMISSIS-, inviata a mezzo pec in data 17.03.2025, nonché per la condanna dell'amministrazione soccombente all'esibizione e notifica del provvedimento conclusivo della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.

Accesso agli atti – Permesso di soggiorno – Efficacia provvedimento -  Mandato –Diniego: no – Rinvio: si

La sentenza riguarda un’istanza di accesso alla documentazione riferita alla conversione/rinnovo del permesso di soggiorno presentato dal cittadino extra comunitario.

La vicenda può così sintetizzarsi. La Questura ha comunicato al richiedente che il procedimento amministrativo si era concluso e che l’interessato poteva recarsi presso l’Ufficio Immigrazione per la notifica dell’atto conclusivo. Quel giorno, tuttavia, non ha consegnato la documentazione al difensore incaricato munito di mandato affermando che, al fine di ricevere la stessa, il richiedente si sarebbe dovuto recare personalmente presso gli uffici della Questura.

Per il TAR Lazio il ricorso è fondato. La questione dell’efficacia del provvedimento nei confronti dello straniero deve essere tenuta distinta dal diritto di accedere agli atti del procedimento amministrativo per esercitare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, sotteso all’istanza di accesso.

L’Amministrazione si è limitata ad eccepire che il provvedimento doveva essere ancora notificato a mani dell’interessato, ma tale circostanza conferma anziché smentire l’interesse a richiedere (per interposta persona) l’accesso, potendosi se del caso eventualmente configurare solo una richiesta di atti riferiti ad un procedimento ancora in corso.

Tanto avrebbe legittimato un rinvio (differimento), ma non un diniego della richiesta di accesso, ferme le conseguenze riconnesse dalla speciale disciplina legislativa, che prevede espressamente la consegna dell’atto a mani dell’interessato, dovendosi fare riferimento, in caso di mancato ritiro dell’atto, alla specifica disciplina della notifica e non alla successiva conoscenza acquisita mediante l’accesso agli atti. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza d’appello (Cons. Stato, Sez. III, sentenza nr. 5062/2020).



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