Pres. C. Polidori; Primo Ref. A. De Col; Ref., Est. G. De Piazzi; OMISSIS (Avv. A. Caretta, E. Caretta, F. Caretta), c. I.N.A.I.L. (Avv. O. Donazzan)
Accesso difensivo – datore di lavoro – documentazione patologia professionale – INAIL
La controversia nasce dal ricorso dell’ex dipendente -OMISSIS- contro l’INAIL per l’annullamento della determinazione con cui l’INAIL ha accolto l’istanza della società di accesso ai fascicoli relativi alle malattie professionali riconosciute alla lavoratrice. La ricorrente contesta che il datore di lavoro abbia un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, trattandosi di dati sanitari “supersensibili” accessibili solo se strettamente indispensabili alla tutela di diritti fondamentali di pari rango. Deduce la violazione delle norme in materia di riservatezza e trattamento dei dati sanitari (artt. 22 e 24 l. 241/1990, art. 60 d.lgs 196/2003), del principio di minimizzazione e proporzionalità, nonché del divieto per il datore di lavoro di svolgere accertamenti sullo stato di salute del lavoratore (art. 5 Statuto dei lavoratori).
Lamenta inoltre che l’INAIL non avrebbe adeguatamente indicato l’interesse giuridico della società e il nesso di stretta strumentalità tra i documenti richiesti e le situazioni giuridiche da tutelare, e che il datore di lavoro sarebbe comunque estraneo al procedimento tra lavoratore e INAIL, non potendo vantare un diritto a intervenire in esso.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, statuendo che il datore di lavoro ha il diritto di accedere alla documentazione I.N.A.I.L in cui si riconosce l’insorgenza di patologie professionali di un suo dipendente. Trattasi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, lett. a) e lett. b), e24, comma 7, legge n. 241 del 1990, di un’ipotesi di accesso difensivo in quanto la documentazione richiesta è finalizzata a consentire al datore di lavoro l’esercizio del diritto di difesa, a fronte dell’aumento del premio impostole dall’I.N.A.I.L. a seguito del riconoscimento della malattia professionale, nonché a prevenire per il futuro l’insorgenza di analoghe patologie a carico degli altri dipendenti, così preservandone la salute e l’integrità fisica attraverso l’individuazione delle cause scatenanti l’infermità.