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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR EMILIA ROMAGNA, Sentenza n. 1004/2025, Accesso agli atti e segreto processuale

Pres. P. Carpentieri; Est. M. Bertagnolli – Omissis e Omissis (avv.ti Franco Fiorenza e Sabrina Scalini) c. Comune di Rimini (avv. Simona Gessaroli)

Istanza di accesso – segreto processuale -  indagine investigativa – sequestro – bilanciamento di interessi – fondatezza del ricorso – accoglimento

 

Parte ricorrente, a cui è stato contestato di aver organizzato un evento danzante all’interno del locale dalla stessa gestito senza aver presentato la necessaria SCIA allo Sportello Unico per le attività produttive, formulava apposita istanza di accesso avente ad oggetto tutti gli atti del procedimento relativo al verbale di contestazione. Ciò posto, dinanzi al diniego reso dal Comune intimato, proponeva ricorso.

Il Collegio, investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina in materia di accesso e i rispettivi limiti di operatività in caso di segreto processuale, ritiene il ricorso fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.

Nello specifico, infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale, l’esistenza di un’indagine penale non implica di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti eventualmente connessi con i fatti oggetto d’ indagine. Sono esclusi dall’ambito di operatività dell’istituto dell’accesso solo quegli atti per i quali è stato disposto il sequestro, nonché quelli coperti da segreto.

Ciò posto, nel caso di specie è evidente come i documenti richiesti siano in linea di principio ostensibili in quanto non sottoposti a sequestro. Invero, si tratta di atti funzionali ad assicurare al ricorrente la propria difesa in giudizio per poter tutelare i propri interessi.



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