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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR EMILIA ROMAGNA, Sentenza n. 1247/2025, L’accesso documentale in materia di procedure concorsuali, la legittimazione attiva della partecipante esclusa

Pres. U. Di Benedetto; Est. P. Amovilli – Zsuzsanna Somogyi (avv. Paolo Campanile) c. Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna) nei confronti di Claudia Daneluzzi (non costituita in giudizio)

Accesso documentale – art 22 e ss. L. 241/1990 – procedura concorsuale – legittimazione attiva della partecipante esclusa - potere di differimento – fondatezza del ricorso

 

Parte ricorrente, in qualità di partecipante al Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado per la Regione Friuli Venezia Giulia, esclusa per mancato superamento della prova orale, formulava apposita istanza di accesso documentale al fine di valutare la regolarità della procedura e l’eventuale impugnazione della stessa. Ciò posto, dinanzi alla parziale ostensione della documentazione richiesta da parte dell’amministrazione, agiva in giudizio.

Il Tar investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina di cui agli artt. 22 e ss l. 241/1990, accertata la legittimazione attiva della ricorrente alla visione della documentazione oggetto dell’istanza dettata dall’esigenza di tutelare la propria posizione di partecipante alla procedura, ancorché esclusa, ha ritenuto il ricorso fondato.

Sul punto il Collegio ha ritenuto, altresì, illegittimo l’esercizio del potere di differimento reso dall’amministrazione rispetto agli elenchi dei candidati esaminati e dei rispettivi punteggi, trattandosi per l’appunto di una procedura conclusa per la quale si è determinato il venir meno di ogni ragione di opportunità al differimento.



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