Pres. R. Prosperi; Cons. P. Malanetto; Ref., Est. P. Buzano; OMISSIS (Avv.ti H. D’Herin, R. Viriglio), c. Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato d’area metropolitana di Torino-Aosta (Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Accesso agli atti – Dichiarazioni lavoratori – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Diritto di difesa
La società -OMISSIS- impugna davanti al TAR Piemonte il diniego di accesso opposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato d’area metropolitana di Torino-Aosta, relativo ad atti di un accertamento ispettivo concluso con verbale che contestava interposizione illecita da pseudo appalto, somministrazione fraudolenta e impiego di lavoratori “in nero”. Con specifica istanza la società aveva chiesto: le dichiarazioni rese dai dipendenti delle società coinvolte, le dichiarazioni rese dal proprio legale rappresentante in sede di incontro ispettivo e i conteggi dettagliati a base della quantificazione di sanzioni, retribuzioni e contributi richiesti. L’ispettorato ha respinto l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori richiamando il D.M. 4.11.1994 n. 754/757 (atti ispettivi sottratti all’ostensione per tutela da ritorsioni e indebite pressioni) e ha negato anche l’accesso alle dichiarazioni del legale rappresentante e ai conteggi.
La società ricorrente denuncia l’illegittimità del diniego, deducendo la violazione della disciplina sull’accesso (artt. 22 ss. l. 241/1990, art. 24, co. 7, l. 241/1990) e dei principi di trasparenza, difesa e proporzionalità, nonché eccesso di potere per genericità e irragionevolezza della motivazione.
Il TAR respinge la domanda di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori, ritenendo applicabile il divieto di cui all’art. 2, lett. c), D.M. 4.11.1994 n. 754/757: tali atti sono sottratti all’accesso quando la loro divulgazione può comportare ritorsioni o indebite pressioni sui dipendenti.
Il Collegio richiama la giurisprudenza prevalente secondo cui il diritto di difesa ex art. 24, co. 7, l. 241/1990 va contemperato con la riservatezza dei lavoratori, considerati parte “debole” del rapporto, e con l’interesse generale all’efficacia dei controlli ispettivi; non è necessario provare ritorsioni concrete, bastando il rischio ragionevole.
Viene escluso che l’oscuramento dei nominativi possa neutralizzare il rischio, poiché il datore conosce già i nomi dei dichiaranti e potrebbe comunque risalire a chi ha reso le singole dichiarazioni.
Il TAR, invece, ha accolto il ricorso quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante della società: trattandosi di un atto cui il soggetto ha partecipato, non vi sono ragioni di segretezza né di tutela dei lavoratori, e la società ha diritto a ottenerne copia a fini difensivi.
È accolto anche l’accesso ai “conteggi dettagliati” se esistenti, poiché la richiesta è specifica e strettamente collegata alla posizione giuridica della società, e non configura controllo generalizzato; la PA non può negare l’accesso sostenendo che il solo verbale sarebbe sufficiente a garantire la difesa.