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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PIEMONTE, Sentenza n. 1443/2025, Sul difetto di motivazione e sul carattere massivo ed esplorativo delle istanze di accesso

Pres. R. Perna – Est. G. F. Perilongo - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Angeleri c. Comune di Ghiffa, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Gili

Accesso documentale – controinteressati – interesse difensivo – istanze esplorative e massive.

Un dipendente ha chiesto all’amministrazione accesso documentale a una serie di documenti relativi alle progressioni economiche e ai relativi verbali, in particolare riferimento alla sua posizione.

 

Risulta fondata l’eccezione di inammissibilità inerente alla mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati. In base al combinato disposto degli artt. 41, co. 2 e 116, co. 1, c.p.a. il ricorso avverso le determinazioni amministrative relative alle istanze di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato, a pena di inammissibilità, nei confronti dell’Amministrazione procedente e nei confronti di almeno un controinteressato. La nozione di controinteressato all’accesso è data dall’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990, a tenore del quale sono “controinteressati” «tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza». Ai fini della qualifica di controinteressato rispetto al diritto all’accesso ai documenti, pertanto, non basta che un soggetto sia, in qualche modo, nominato nel documento richiesto, essendo necessario, invece, che costui sia anche titolare di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nello stesso documento.

 

L’istanza di accesso, così come formalizzata, è stata considerata non  motivata, come invece prescritto dall’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990. Gli scritti attorei non hanno consentito di ravvisare un rapporto di strumentalità concreto ed attuale tra l’acquisizione dei documenti e la tutela dei diritti del ricorrente. Quest’ultimo non individua una precisa lesione della propria sfera giuridica in ambito lavorativo, suscettibile di giustificare, per finalità difensive, l’ostensione della documentazione riguardante i colleghi di ufficio. L’acquisizione di tale documentazione è essa stessa funzionale a individuare una lesione di cui il ricorrente non ha reale contezza e che egli si limita ad ipotizzare astrattamente.

 

Si è osservato, infine, che la pretesa attorea non è apparsa meritevole di accoglimento anche sotto il profilo oggettivo. Il primo punto della richiesta («elenco nominativo e cronologico di tutte le progressioni orizzontali e verticali attribuite al personale comunale dal 1° gennaio 2012 ad oggi») è inammissibile, giacché sottende l’obbligo per l’Amministrazione di formare ex novo un atto non esistente al momento della proposizione dell’istanza, in violazione di quanto previsto dall’art. 22, co. 1 lett. d) e co. 4 legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 06/09/2022, n. 7764). Quanto agli ulteriori punti dell’istanza, l’elencazione fornita dal ricorrente è solo apparentemente specifica, giacché il perimetro della domanda sul piano temporale (tutta la documentazione degli ultimi tredici anni) e sul piano oggettivo («Criteri adottati per l’assegnazione delle progressioni […] atti amministrativi e determinazioni organizzative che hanno regolato l’attribuzione delle progressioni […] documentazione attestante motivi ostativi o disciplinari specifici riferiti alla mia posizione», il tutto senza limitazione temporale) è di tale ampiezza da privare l’istanza di ogni ragionevole specificità.



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