Pres. Est. D. Burzichelli, Agata Barbagallo, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Salvatore Cuomo c. Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera
Accesso documentale – esigenze difensive – criteri di assegnazione e compensi per avvocati.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Catania nella parte in cui sono stati oscurati o non ostesi i dati richiesti con l’istanza d’accesso agli atti.
Gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 disciplinano l’accesso documentale e l’art. 24, comma 7, stabilisce che “deve comunque essere garantito” l’accesso ai documenti “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, prevedendo, per i soli documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, il limite della stretta indispensabilità, con rinvio all’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003. Nel bilanciamento con la protezione dei dati personali costituisce principio consolidato che per i dati personali “comuni” (come quelli professionali e retributivi) l’accesso difensivo è ammesso quando sussista il nesso di strumentalità necessaria (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/2021) tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare.
Nel caso in esame la ricorrente non si è limitata a effettuare un generico richiamo a esigenze probatorie, ma ha evidenziato il collegamento concreto e necessario tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da curare e difendere, posto che l’interessata ritiene che la distribuzione dei compensi di cui si è detto sia avvenuta in modo iniquo. Quando ricorrano - come nel caso di specie - i presupposti dell’accesso difensivo, il diritto di difesa prevale sull’interesse alla riservatezza del controinteressato, restando salva l’applicazione del più rigoroso criterio della stretta indispensabilità se nel documento siano presenti dati sensibili o giudiziari (ipotesi che qui non rileva).
La giurisprudenza ha ammesso l’accesso ad atti che coinvolgano posizioni retributive o economiche dei dipendenti pubblici, poiché in tal caso vengono in rilievo dati personali non sensibili, fermo restando il criterio del bilanciamento e il principio dell’eventuale minimizzazione. In particolare, il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 5380/2024) ha affrontato il tema relativo alla disciplina dei compensi delle Avvocature interne agli enti, confermando la necessità di garantire la trasparenza dei criteri e delle ripartizioni affinché i singoli legali possano verificare la corretta applicazione della disciplina di settore e tutelare conseguentemente le proprie pretese economiche.
E’ stata ritenuta, quindi, fondata la richiesta della ricorrente di ostensione dei criteri applicati dal Comune nel caso in esame, nonché degli importi effettivamente corrisposti e della loro distribuzione tra i singoli avvocati, nominativamente contemplati, in quanto tale ostensione è risultata necessaria ai fini della tutela della posizione giuridica che l’interessata intendeva tutelare, non condividendosi, invece, l’assunto dell’Amministrazione secondo cui la ricorrente non avrebbe provato la dichiarata finalità difensiva, posto che tale finalità emerge chiaramente dall’oggetto della richiesta (ricostruzione delle differenze retributive nell’elargizione dei compensi) e dalla funzione assolta a tale scopo dai documenti richiesti (valutazione della congruità delle somme percepite e dei criteri applicati).
Il ricorso è stato accolto e, per l’effetto, è stato ordinato al Comune di ostendere gli atti richiesti.