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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SICILIA, Sentenza n. 1714/2025, Sul dovere di trasmettere l’istanza all’ufficio competente della medesima amministrazione

Pres. F. Bruno – Est. A. Pignataro

Stefano Guccione, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto c. l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Accesso documentale – differimento – trasmissione istanza ai competenti uffici.

Il ricorrente ha proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990 volta al rilascio degli atti relativi agli adempimenti compiuti dall’Amministrazione distaccante n.q. di datore di lavoro in tutto il periodo del distacco.

 

Rispetto agli atti non ostesi è stato ritenuto illegittimo il differimento attuato dall’Amministrazione resistente basato sull’affermazione “non è nella disponibilità di questo Servizio, ma dei Servizi 2 e 6 di questo dipartimento a cui l’istanza verrà trasmessa d’ufficio per il seguito di competenza”. Non può infatti elevarsi a legittima giustificazione della parziale omessa ostensione la circostanza che il ricorrente abbia presentato la propria istanza all’Assessorato, senza individuare esattamente l’ufficio o gli uffici che hanno formato e che detengono i documenti, i quali fanno comunque parte dello stesso Dipartimento regionale. Il cittadino non è tenuto a conoscere perfettamente le regole di riparto interno di competenze tra uffici della stessa amministrazione e la tempestiva trasmissione d’ufficio della richiesta di accesso appare oltre che ragionevole doverosa semplificando e accelerando il processo di accesso agli atti.

 

Costituisce espressione dei principi generali di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché del dovere di leale collaborazione tra uffici della stessa amministrazione, la regola secondo cui, qualora la richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, essa è dalla stessa amministrazione immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato (cfr. art. 6, c. 2, d.P.R. n.184/2006, già art. l’art. 4, c. 3, d.P.R. n. 352/1992), regola che vale, a maggior ragione, quando l’istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente nell’ambito della stessa pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207).

Tale regola è in linea con i principi generali dell’ordinamento e con i precetti costituzionali tesi a garantire pubblicità, trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, anche nei rapporti fra amministratori e amministrati.

 

In sintesi, l'amministrazione regionale resistente aveva il dovere di garantire che l'istanza di accesso arrivasse tempestivamente ad entrambi gli uffici che detenevano la documentazione richiesta, al fine di ostenderla integralmente al momento della convocazione del richiedente odierno ricorrente presso gli uffici pubblici, avvenuta in data 17 ottobre 2024, evitando così un ulteriore e immotivato differimento nell’accesso.

 

Il ricorso, pertanto, è stato accolto in parte qua con conseguente obbligo dell’Amministrazione  all’ ostensione della documentazione richiesta.



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