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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1152/2025, I margini di operatività del diritto di accesso dei consiglieri comunali nei riguardi di una società per azioni partecipata dalla medesima amministrazione di appartenenza

Pres. L. Spagnoletti; Est. A.G. Allegretta – Vito Antonio Labianca (avv. Giovanni Albanese) c. Società Trasporti Provinciale S.p.A – S.T.P. (avv. Ermelinda Pastore) nei confronti di Città Metropolitana di Bari (non costituita in giudizio)

Accesso agli atti – Consiglieri Comunali – art 43 del T.U.E.L. – società per azioni- quote di partecipazione – controllo – fondatezza del ricorso

Parte ricorrente, in qualità di Consigliere della Città Metropolitana di Bari e Presidente della II Commissione Consiliare in materia di Trasporti, presentava istanza di accesso civico avente ad oggetto un’articolata documentazione (verbali degli organi collegiali dell’ultimo biennio – il curriculum vitae dell’Amministratore delegato – la documentazione sui rimborsi ai componenti del C.d.A. e gli atti relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

 

Tuttavia, stante il silenzio – rigetto  della Società Trasporti Provinciale S.p.A.- S.T.P., agiva in giudizio.

La pronuncia in esame analizza la questione concernente i margini di operatività del diritto di accesso agli atti ex art 43 co. 2 d.lgs. 267/2000 e dell’art. 8 dello Statuto della Città Metropolitana di Bari, da parte di un Consigliere Metropolitano nei confronti di una società per azioni partecipata dalla medesima amministrazione.

 

Nello specifico, infatti, il Collegio ha contestato l’eccezione sollevata dalla Società intimata secondo cui mancherebbe il requisito di “dipendenza” di cui all’art 43 del TUEL tale da legittimare l’istanza conoscitiva, atteso che la partecipazione della Città Metropolitana di Bari nel capitale sociale di S.T.P. è pari solo al 38,91 %.

 

La giurisprudenza, sul punto, ha in più occasioni precisato come il diritto di accesso dei Consiglieri si estenda agli atti delle società partecipate dal Comune o dalla Provincia indipendentemente dalla misura percentuale della partecipazione e della forma giuridica di controllo esercitato. Tale assunto si fonda sulla funzione pubblicistica svolta da tali Enti che gestiscono servizi pubblici, per l’appunto, strumentali al perseguimento di fini di interesse generale riconducibili all’Ente Territoriale di riferimento. D’altronde, un eventuale interpretazione restrittiva della norma si porrebbe in netto contrasto con la sua stessa ratio ispiratrice che è volta a garantire ai Consiglieri Comunali i necessari strumenti conoscitivi per l’espletamento del mandato rappresentativo e di controllo.

 

Alla luce di simili argomentazioni, il Tar ha ritenuto il ricorso fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.

 



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