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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 474/2025, Il rito super accelerato si applica anche nei casi di decisione di oscuramento implicita

Pres. M. Corradino Est. G. Pescatore - Bioristoro Italia S.r.l. (avv.ti A. Annibali, M. Orlando, A. Favale, M. Valente) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Gen. Stato) e nei cfr. di Innova S.p.A. (avv. M. Brugnoletti).

Accesso agli atti di gara – rito super accelerato – decisione di oscuramento implicita

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante trasmetteva ai primi cinque concorrenti vari documenti tra i quali l’offerta tecnica della aggiudicataria parzialmente oscurata. Successivamente, l’amministrazione trasmetteva ulteriore documentazione, del pari parzialmente oscurata, in risposta ad una istanza di accesso della seconda classificata, che proponeva ricorso contestando in particolare la determinazione concernente l’oscuramento parziale dell’offerta tecnica.

In primo grado, il TAR giudicava il ricorso irricevibile per tardività, osservando che la comunicazione di aggiudicazione, poiché non accompagnata dalla messa a disposizione dell’intera offerta tecnica, avrebbe dovuto essere impugnata entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione, da qualificarsi come diniego implicito all’accesso.

In grado di appello, nel confermare la decisione di prime cure, il Consiglio di Stato ha osservato che la stazione appaltante ha inequivocabilmente reso disponibile sulla piattaforma di e-procurement un verbale attraverso il quale la società ricorrente è stata messa nelle condizioni di conoscere le ragioni sostanziali della determinazione implicita di non rendere disponibili alcune parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, poiché contenente segreti tecnici e commerciali. Al riguardo, il Collegio ha condiviso la valutazione espressa dal TAR in ordine alla valenza “sostanziale” attribuibile al citato verbale sotto il profilo della decisione di oscuramento, poiché le ragioni sottese a tale decisione e le parti oscurate sono agevolmente ricavabili dal verbale in esame.

La pronuncia conferma altresì la decisione di primo grado nel merito, sul rilievo che la specifica utilità difensiva dei documenti solo in parte ostesi risulta solo affermata e non adeguatamente dimostrata dalla appellante. Le parti oscurate – ossia i soli riferimenti ai nomi e alle sedi dei partner commerciali dell’aggiudicataria, nonché ai prezzi applicati - non hanno evidentemente influenzato l’attribuzione del punteggio della commissione. Né la ricorrente chiarisce quale sarebbe l’apporto conoscitivo ulteriore e indispensabile che essa potrebbe ritrarre dai dati oscurati e come questi potrebbero incrementare lo sforzo deduttivo già efficacemente compiuto in giudizio.



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