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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2384/2025, Sull’ambito applicativo del rito super accelerato

Pres. S. Fantini, Est. F. Picardi- Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A R.L (avv. A. Zaza D'Aulisio) c. Consorzio A.I.P.E.S. Ambito Intercomunale per Esercizio Sociale – Consorzio per i Servizi Alla persona, Comune di Monte San Giovanni Campano (n.c.) e Leonardo Societa' Cooperativa Sociale (avv. H. Simone e C. Tozzoli).

Accesso agli atti di gara – rito super accelerato -   dies a quo

L’impresa seconda classificata in una procedura negoziata, oltre ad impugnare gli atti di gara, proponeva ricorso avverso il parziale diniego di accesso agli atti lamentando l’illegittimo oscuramento dell’offerta dell’aggiudicataria per l’asserita sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Respinto il ricorso in primo grado per tardività, l’impresa interponeva appello.

In premessa, il Collegio ha ricordato che rispetto all’ambito applicativo del rito c.d. super-accelerato introdotto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, sono emersi in giurisprudenza plurimi orientamenti: 1) quello secondo cui il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia assente o, comunque, parziale, pur senza dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento, ravvisandosi, pur in mancanza di una esplicita motivazione, una determinazione implicita sul punto; 2) quello secondo cui il termine de quo non può applicarsi nelle ipotesi non riconducibili alla previsione legale, in cui la stazione appaltante ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri, senza neppure dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento; 3) quello secondo cui il rito super-accelerato si applica a tutte le decisioni di oscuramento collegate alle gare, anche se intervenute successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, all’esito di un’istanza di accesso, salva la decorrenza del termine, in questo ultimo caso, dal provvedimento di oscuramento; 4) quello secondo cui il rito super-accelerato si applica solo laddove si contesti l’oscuramento, ma non anche laddove si faccia valere il proprio diritto di difesa.

Come osservato nella pronuncia, il termine di dieci giorni viene collegato dall’art. 36, co 4, d.lgs. n. 36 del 2023 alla comunicazione di aggiudicazione, che, nel modello legale, contiene anche le determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento. Tuttavia, laddove ciò non avvenga (ovvero laddove la decisione sull’istanza di oscuramento non sia comunicata contestualmente all’aggiudicazione, ma sia comunicata solo successivamente, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato) la conseguenza, secondo il Collegio, non è quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato, ma attiene piuttosto alla individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni, fissato per l’impugnazione, che in tale caso decorre dalla successiva comunicazione.

Su queste premesse, il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile in quanto, nel caso di specie, la comunicazione di aggiudicazione era priva della decisione assunta dalla stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con conseguente inidoneità della comunicazione stessa ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione di 10 giorni.



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