Accesso agli atti di gara – segreti tecnici e commerciali – tutela giurisdizionale – bilanciamento
Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la domanda di accedere all’intera offerta tecnica della aggiudicataria di una procedura di appalto nei settori speciali, la sez. V del Consiglio di Stato, con ordinanza del 15 ottobre 2024, rimetteva alla Corte di Giustizia una questione interpretativa concernente la conformità al diritto unionale della norma sull’accesso difensivo di cui all’articolo 53, co. 6, del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui attribuisce prevalenza all’accesso difensivo senza permettere forme di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Richiamando le sue precedenti pronunce in C-927/19 e C‑54/21, la Corte di giustizia ha stabilito che in base al diritto dell’Unione, gli enti aggiudicatori devono procedere al bilanciamento tra le contrapposte esigenze.
Nel suo percorso motivazionale, la Corte ha ricordato che il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. L’art. 21 della direttiva 2014/24 rimette tale opera di bilanciamento agli Stati membri, i quali, tuttavia, devono astenersi dall’adozione di discipline che non garantiscano il pieno rispetto della finalità sottesa alla tutela della riservatezza delle offerte (ossia garantire una concorrenza non falsata). D’altra parte, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto al complesso delle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione nei limiti in cui, in taluni casi, possa essere necessario non comunicare alcune informazioni per salvaguardare i diritti fondamentali di un terzo, tra i quali figurano il diritto alla tutela dei segreti commerciali che è stato riconosciuto dalla Corte come un principio generale del diritto dell’Unione.
Sulla base di tali principi – applicabili anche agli appalti regolati dalla direttiva 2014/25 – la Corte ha concluso che il diritto unionale e, precisamente, l’articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici che impone l’ostensione della documentazione contenente segreti tecnici o commerciali a fronte di una istanza di accesso difensiva, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali.