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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 3951/2025, Segreti tecnici e commerciali: termine di impugnazione nel rito super-accelerato e rapporti con accesso difensivo

Romeo Gestioni S.p.A. (F. Fimmanò, F. Dinelli) contro Università degli Studi Federico II di Napoli - Azienda Ospedaliera Universitaria (A. Testa), nei confronti di Società Nazionale Appalti e Manutenzioni Lazio Sud – S.N.A.M. S.r.l., e Team Service S.c.a.r.l., (A. Presutti e M. Laudani)

Accesso agli atti – Segreti tecnici e commerciali - Rito super accelerato – Dies a quo – comunicazione di aggiudicazione – Accesso difensivo – Stretta indispensabilità – onere della prova

Il ricorso è presentato dal secondo in graduatoria. Nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione, pur senza esservi alcuna statuizione in proposito, non veniva resa disponibile l’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Il concorrente, pertanto, presentava istanza di accesso che veniva riscontrata con esibizione dell’offerta tecnica integralmente oscurata richiamando “ragioni di segretezza”.

Il ricorso viene giudicato:

-        irricevibile in quanto alla luce del nuovo rito super accelerato il dies a quo per impugnare decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Ove l’amministrazione invii in forma oscurata la documentazione richiesta è evidente che in quella sede l’amministrazione ha già manifestato, in forma implicita, la propria decisione di secretare l’offerta tecnica. Ove così non fosse sarebbe possibile aggirare il termine acceleratorio previsto dal nuovo codice degli appalti avanzando una mera istanza di accesso al fine di sollecitare l’adozione di un provvedimento espresso, anche a carattere meramente confermativo della decisione implicita reiettiva già contenuta nella comunicazione di aggiudicazione, con l’effetto di vanificare la ratio della nuova disciplina in materia di accesso che, come si è visto, è strettamente correlata anche alla necessità di garantire un sollecito svolgimento dei giudizi in materia di appalti pubblici.

-        Infondato nel merito in quanto l’accesso difensivo riguardante informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali presuppone la stretta indispensabilità della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici e l’onere della prova incombe su chi agisce. Il che significa che l’interesse difensivo all’accesso agli atti di gara va verificato in concreto (in coerenza, Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2023, n. 2671; 20 gennaio 2022, n. 369). Nel caso di specie tale nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze di difesa in giudizio non è emerso.



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