Log in or Create account

FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4929/2025, L’utilizzo di una procedura automatizzata non può pregiudicare il diritto di accesso

Argea Sardegna - Agenzia Regionale per la Gestione ed Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, (avvocati Fabio Cuccuru, Marcello Serra) c. Gabriella Sitzia, Graziella Sitzia, (avvocati Salvatore Paolo Satta, Franco Tului) e altri.

 

Accesso ai documenti – procedura automatizzata – obbligo di acquisire i dati  

 

La controversia ha ad oggetto la richiesta di accesso ai documenti relativi alla natura e all’entità dei contributi ed aiuti a qualsiasi titolo richiesti ed incassati a decorrere dal 2015.

L’agenzia regionale appellante ha contestato la possibilità di ottenere i dati richiesti, in quanto i contributi sono stati gestiti mediante l’applicazione di algoritmi e in forma automatizzata a livello informatico centrale presso il Sistema integrato di gestione e controllo.

Il giudice di appello ha preliminarmente chiarito che l’agenzia appellante ha competenza primaria nella materia oggetto della controversia in quanto risulta essere espressamente “riconosciuta per l'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria in materia di riconoscimento degli organismi pagatori. Se per un verso l’agenzia ha la diretta competenza alla gestione ed al pagamento dei contributi oggetto dell’istanza di accesso, per un altro verso le eventuali difficoltà pratiche di acquisizione non possono ostare all’esercizio dell’accertato diritto di accesso; gli eventuali costi necessari per la riproduzione dei dati saranno a carico della parte istante.

La materiale acquisizione dei dati costituisce compito dell’agenzia, in quanto rientrante nelle sue funzioni  e l’eventuale rimborso del costo di riproduzione fa capo a parte istante (come da principio generale ex art. 25 comma 1 l. 241 del 1990); in relazione alla gestione algoritmica dei contributi il giudice di appello ha richiamato la consolidata giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) e la successiva evoluzione normativa (cfr. ad es. art. 30 d.lgs. 36 del 2023) secondo cui l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (dagli algoritmi al c.d. machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI, su cui cfr. da ultimo le “guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation EU 2024/1689”, ex artt. 3 e 96 dello stesso regolamento), da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficiente, si accompagna ad una serie di principi ermeneutici ed applicativi tesi a garantire l’operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti. Assumono rilievo primario i principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica.

Il primo si sostanzia nella considerazione per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.

Il secondo si sostanzia nella considerazione per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata.

Il terzo si sostanzia nella considerazione per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Orbene, alla luce dei tali principi non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all’accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata.



Execution time: 12 ms - Your address is 216.73.216.142
Software Tour Operator