Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, (Avv. Generale dello Stato) c. Amazon Italia Transport s.r.l. e Amazon Italia Transport s.r.l. (avv.ti Gilberto Nava e Filippo Arena)
Interoperabilità - CAD - once only - d.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Nella sentenza in analisi, il giudice amministrativo mette in evidenza l’importanza del principio del «once only» secondo cui un’Amministrazione dovrebbe evitare di chiedere a cittadini o imprese informazioni di cui è già in possesso un’altra Amministrazione. Le Pubbliche Amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida di Agid.
Il giudice amministrativo ha sottolineato che l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni nasce per permettere la collaborazione e l'interazione telematica tra queste, cittadini e imprese, favorendo l'attuazione del principio «once only» (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 26/04/2024, n. 3794).
Alla luce delle disposizioni richiamate, si deve concludere che il nostro ordinamento riconosce: “(i) il diritto per le imprese di usare esclusivamente tecnologie digitali per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni; (ii) l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di usare le tecnologie digitali nel procedimento amministrativo e di comunicare con i privati mercé l’uso delle medesime tecnologie; (iii) l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di garantire l'interoperabilità dei sistemi.”
In conclusione, per il Collegio“la piena interoperabilità dei sistemi è un obiettivo ancora da raggiungere. Ma alla luce dei principi richiamati non può essere revocato in dubbio che: (i) prima di imporre ad un’impresa di produrre documenti altrimenti reperibili tramite l’interoperabilità, l’Amministrazione deve spiegare esattamente le ragioni per le quali viene formulata la richiesta e la ragione per le quali l’interoperabilità non è stata ancora garantita; e (ii) l’Amministrazione deve comunque scegliere l’alternativa (diversa dalla presentazione plurima della stessa documentazione) meno gravosa per l’impresa (come, ad esempio, la produzione di mere autocertificazioni)”.