Sentenza n. 89 del 23 marzo – 28 maggio 2026, n. 204, in G.U. n. 22 del 3 giugno 2026
Imposta sulle successioni relativa a rendita vitalizia da testamento: divieto di assunzione di un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento la determinazione della base imponibile.
1. Con la sentenza n. 89 del 2026, la Corte - in relazione agli articoli 3, primo comma, Cost. (principio di ragionevolezza) e 53, primo comma, Cost., con assorbimento della questione di costituzionali per ritenuta disparità di trattamento - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. In via consequenziale (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87), sono stati dichiarati incostituzionali i seguenti articoli di legge: 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in parte qua); 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024; 102, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n.123; art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025.
2. Nel caso esaminato, il giudizio a quo origina dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, apertasi - nella specie - il 22 luglio 2016, con il quale era stato richiesto il pagamento di euro 199.715,81 alla beneficiaria di un legato testamentario di rendita vitalizia di euro 18.000,00 annui e, in solido, all’erede onerata. L’importo dell’imposta è stato determinato facendo applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, tenendo conto dei coefficienti stabiliti, per l’anno 2016, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2015 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni), allegato al d.P.R. n. 131 del 1986. In particolare, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il d.m. 21 dicembre 2015 dovesse essere disapplicato poiché produttivo di un «effetto distorsivo ed esorbitante»; pertanto, aveva rideterminato il valore dell’imposta applicando il coefficiente di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013 (Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni), in quanto «porta[va] a determinare valori più equi»[1].
2.1. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato di non potere fare applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 1, comma 1, lettera r), numero 4), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, precisando, a tal proposito, che con questa disposizione il legislatore ha inciso sulla disciplina contenuta nell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, aggiungendo, dopo il comma 1, un’ulteriore disciplina[2].
2.2. Egli segnalava, inoltre, che un intervento analogo è stato operato dall’art. 2, comma 1, lettera r), numero 2), del medesimo d.lgs. n. 139 del 2024 ai fini della determinazione dell’imposta di registro relativa alle rendite vitalizie e che anche in tali casi è stata prevista l’applicazione di un saggio di interesse legale minimo del 2,5 per cento. Ciò precisato, il rimettente osservava che l’intervento modificativo è entrato in vigore a partire dal 3 ottobre 2024 ‒ in forza della disposizione di cui all’art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo, e con effetto a partire dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3 ‒ e che il legislatore ha altresì introdotto una disciplina transitoria[3].
2.3. Il rimettente ha concluso ritenendo che tale complessiva disciplina, non modificata dalla normativa sopravvenuta, si ponesse in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., in quanto in contrasto con i principi di ragionevolezza, di capacità contributiva e di uguaglianza.
3. Nel merito, la Corte costituzionale, quanto alla violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. per difetto di ragionevolezza, ha accolto la prospettazione del giudice rimettente secondo cui il legislatore non avrebbe considerato che la moltiplicazione della rendita vitalizia annua per il coefficiente di volta in volta fissato dai decreti ministeriali fosse foriera di generare una base imponibile esorbitante e sproporzionata. Accolta è stata altresì la questione concernente la violazione dell’art. 53, primo comma, Cost., perché non vi sarebbe alcuna proporzionale corrispondenza tra l’entità dell’imposta e il valore reale della base imponibile e si determinerebbero, invece, «effetti praticamente confiscatori».
4. Dalla pronuncia della Corte, si ricava che la norma censurata, cioè la norma vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 139/2024 e che, per espressa previsione di quest’ultimo, restava applicabile alle rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle quali i rapporti non si fossero esauriti, «produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all’unità, una situazione fiscale che si profila “come estrema” (così, Corte cost., sent. n. 180 del 2025, punto 12.1. del diritto), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l’attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello “confiscatorio” lamentato dal rimettente – nel senso che l’imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una benché minima giustificazione razionale». Infatti, essa produce l’effetto di “distruggere” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all’esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose[4].
5. L’intervento della Corte rimuove, dunque, dall’ordinamento l’intera disciplina previgente, che riguarda tanto, pro praeterito, i rapporti costituiti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 139 quanto quelli, alla stessa data, pro futuro, non esauriti; sicché, la radicale estromissione dall’ordinamento delle norme indicate dovrebbe determinare riduzioni in termini di gettito fiscale, a parità di condizioni.
Il nuovo gettito, quello calcolato in base alla disciplina che impone il limite del t.i. pari al 2,5%, dovrebbe risultare inferiore a quello atteso dalle regole previgenti, come esplicitato nella nota[5]: ad ogni riduzione del tasso di interesse pari a un decimo di punto, viene a determinarsi un abbattimento del 4% circa del gettito che incasserebbe lo Stato adottando le nuove regole, rispetto a quello previsto dall’applicazione di quelle caducate per effetto della sentenza in commento[6].
Pur non essendo possibile effettuare stime puntuali circa il minor gettito atteso in relazione alle previsioni di entrata a legislazione vigente, non essendo possibile conoscere gli importi delle rendite coinvolte dal fenomeno o le classi d’età dei soggetti interessati e gli anni specifici (e quindi i tassi d’interesse di riferimento), senza considerare che risulta anche incerta l’efficacia della pronuncia su rapporti ormai completamente risolti, resta indubbio che l’impatto teorico che potrebbe generarsi può stimarsi come consistente.
7. Sul piano del metodo, va ricordato come sia noto che, in caso di sentenze onerose - quale quella all’esame - della Corte costituzionale, l’ordinamento – a salvaguardia dei principi costituzionali di cui 97, primo comma, Cost. - abbia previsto un “rimedio”, quale quello rinvenibile nell’art. 17, comma 13, della legge n. 196/2009[7], sia pure con il limite del riferimento al solo caso della messa in pericolo degli obiettivi di finanza pubblica, il che può accadere anche per la somma di microdecisioni ovvero micronormative.
8. Al riguardo - in disparte la plausibilità delle conclusioni della Corte nel merito - ai fini della presente Rubrica, va evidenziato comunque che la sentenza additiva della Corte presenti - come si è visto - indubbi riflessi finanziari, determinando, a legislazione vigente, minori entrate da imposte sulle successioni. Ciò induce a considerare che rimane aperta la generale questione degli effetti delle sentenze “onerose”, tanto più in un contesto unionale connotato dalla rigorosa riforma della Governance europea e dal permanere nel 2026 dalla sottoposizione del nostro Paese alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo a far data dal 26 luglio 2024. Permane dunque attuale la domanda circa la portata delle pronunce manipolative, nella specie, sostitutiva, laddove, anche in considerazione della praticabilità di soluzioni meno perentorie, merita di essere ricordato che la Corte ben avrebbe anche potuto fare ricorso ad altre tipologie di pronunce, quali, per es., quelle “monito” (sebbene sia da ricordare la non derogabilità delle forme di espressione previste dalla legge n. 87 del 1953, che doverosamente suggella le modalità operative intestate alla Corte, il che apre un altro campo di riflessione che prima o poi sarà da affrontare).
È opportuno ribadire, dunque, che una dichiarazione di incostituzionalità va valutata dalla Corte anche per i profili degli effetti sulle pubbliche finanze derivanti dalle sentenze “che costano”; infatti, specie, a seguito della novella costituzionale del 2012, è da ritenere che il sistema ordinamentale interno – ivi compresa l’attività giurisdizionale[8] e non esclusa l’attività della Corte costituzionale – non può risultare dissonante rispetto alla necessaria coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, che esige tenuta dell’equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e sostenibilità del debito pubblico di equilibrio finanziario (art. 97, primo comma, Cost.) coniugati sì in termini di Traiettoria della spesa di cui al Piano strutturale di bilancio approvato nel 2024 quale unica variabile di controllo, ma che continua a comprendere il saldo di bilancio. Donde, l’esigenza che la stessa Corte, quale c.d. “legislatore negativo” o nel caso della sentenza n. 89 quale “legislatore positivo” (nel senso che pone direttamente nuove norme nell’ordinamento), allo stesso modo del Parlamento, non essendo essa constitutione soluta, è chiamata, in presenza di effetti finanziari negativi sul quadro di bilancio, a valutare almeno l’an degli effetti finanziari delle sentenze onerose sia pro preterito, limitando (ad esempio) la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità della legge, sia pro futuro, ritardando cioè l’accoglimento della questione per dare tempo al Parlamento di intervenire.
Per riassumere sul piano dei princìpi, si pone il sempre più pressante problema - per tutte le forme di giurisdizione così come già accade per la legislazione - di contemperare il libero sindacato di competenza con la richiamata norma di chiusura dell’ordinamento di cui all’art. 97, primo comma, Cost.
[1] A). Avverso questa decisione l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso. B) Nell’esaminare nel merito i motivi di ricorso, il Giudice della legittimità rimettente riteneva, in primo luogo, che il giudice di appello abbia erroneamente disapplicato il d.m. 21 dicembre 2015, poiché l’art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) consente al giudice tributario di disapplicare un atto amministrativo solo se affetto da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, mentre l’eventuale effetto distorsivo, ravvisato dal giudice di appello, non sarebbe «sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità» del citato decreto ministeriale. Peraltro - osservava il rimettente - la disposizione censurata, nel fare richiamo al prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986, avrebbe compiuto un rinvio ricettizio per l’individuazione del coefficiente da applicare ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di successione relativa alla rendita vitalizia, in quanto tale prospetto sarebbe stato recepito e cristallizzato «all’interno della norma richiamante, venendo a formare parte integrante di quest’ultima», sicché le disposizioni del decreto ministeriale, una volta approvate, «devono essere applicate in quanto parte integrante del quadro normativo di riferimento». C) In secondo luogo, il giudice a quo rivolgeva l’attenzione alla normativa che disciplina la modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta di successione relativa alla rendita vitalizia e richiama, a tal proposito, l’art. 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, in base al quale occorre tenere conto del «valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n 131, in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia». D) Il rimettente poneva in evidenza che questo prospetto viene modificato, mediante decreti ministeriali, in ragione della variazione del saggio legale degli interessi, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996, secondo cui «[i]l prospetto dei coefficienti allegato al [d.P.R.] n. 131 del 1986, e successive modificazioni, è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. […] Il valore del multiplo dell’annualità indicato nell’articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato [d.P.R.] n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest’ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione».
[2] «1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. 1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento».
[3] In particolare, l’art. 9, comma 4, ha previsto che, ai fini della determinazione della base imponibile relativa alle rendite vitalizie, di cui all’art. 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore dell’intervento modificativo o le cui successioni si sono aperte anteriormente a tale data, «relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015». Ritiene quindi che la disciplina transitoria non sarebbe applicabile al caso di specie, posto che il tasso di interesse relativo all’anno di apertura della successione, cioè il 2016, era pari allo 0,2 per cento, come individuato dal d.m. 21 dicembre 2015, e che, di conseguenza, dovrebbe trovare applicazione l’art. 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, nella formulazione vigente ratione temporis, che, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni relativa alle rendite vitalizie, a sua volta rinvia al prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986, cui rimanda anche l’art. 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996.
[4] Per rendere l’evidenza dell’assoluta non ragionevolezza della norma, la Corte rappresenta l’effetto, evidenziato dal rimettente, che sarebbe riscontrabile nella vicenda in esame, in cui l’applicazione della disposizione censurata ha comportato che, a fronte di una rendita vitalizia annua pari a 18.000 euro, la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota dell’otto per cento ai fini della determinazione dell’imposta di successione è pari a 2.700.000 euro, ciò in quanto, considerata l’età della beneficiaria (settantasette anni) e la data di apertura della successione (2016), il coefficiente applicabile per l’anno 2016 è stato fissato dal d.m. 21 dicembre 2015 nella misura di 150; talché, la norma censurata, in questi termini, sconfina nella manifesta arbitrarietà, con lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di capacità contributiva.
[5] Senza la pretesa di esattezza ed a mero titolo esplicativo si può infatti ipotizzare quanto segue: per l’anno 2010 l’effetto potrebbe risultare inferiore per una quota pari al 60% del gettito; pertanto, esso corrisponde al 40% dello stesso; anno 2016: esso è inferiore per una quota pari al 92% del gettito, pertanto, esso corrisponde al 8% dello stesso; anno 2017: esso è inferiore per una quota pari al 96% del gettito, pertanto, esso corrisponde al 4% dello stesso; anno 2022: esso è inferiore per una quota pari al 50% del gettito, pertanto, esso corrisponde al 50% dello stesso.
[6] Sempre a titolo meramente illustrativo, per notarlo è sufficiente confrontare gli anni 2016 e 2017. Nell’anno 2016: tasso d’interesse: 0,2%, il gettito si riduce all’8% del gettito atteso. Nell’anno 2017: tasso d’interesse: 0,1% (quindi, riduzione di un ulteriore decimo di punto), il gettito si riduce al 4% del gettito atteso, cioè di un ulteriore 4%. Se si osserva l’anno 2010, seguendo lo stesso schema di ragionamento, si nota che a un tasso pari a 1%, cioè 10 volte il decimo di punto di tasso d’interesse (cioè 10x0,1), il gettito si riduce, infatti al 40% di quello atteso (4% moltiplicato 10 volte, cioè il 40%).
[7] “13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
[8] Si consideri, ad esempio, l’orientamento della Corte di cassazione (es. ordinanza n. 33394/2024), per effetto della quale le famiglie non devono sostenere i costi delle rette per i pazienti affetti da Alzheimer, poiché le prestazioni socio-assistenziali sono inscindibilmente connesse alle cure sanitarie. Pertanto, il SSN è responsabile dell'intero costo della permanenza in RSA.
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