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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/2026, in tema di pensione di reversibilità, coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale, decesso del partner prima dell’entrata in vigore della regolamentazione delle unioni civili

Sentenza n. 91 del 25 febbraio – 28 maggio 2026, n. 204, in G.U. n. 22 del 3 giugno 2026

Spetta la pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.

1. Con la sentenza n. 91 del 2026, la Corte - in relazione all’articolo 3, primo comma, Cost., “pur non formalmente evocat[o]” (cfr. punto 8.6.) dalle Sezioni unite della Cassazione rimettenti, con assorbimento degli articoli artt. 2, 36, primo comma, e 38 Cost. - (tenuto conto della peculiarità della fattispecie oggetto del giudizio, su cu cui cfr. punto 8.4.) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L’intervento della Corte non intende introdurre una sorta di anticipazione delle tutele fornite dalla legge n. 76 del 2016 e dal d.lgs. n. 7 del 2017, ma solo porre rimedio, in considerazione della fattispecie non oggetto di disciplina legislativa, il combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore all’entrata in vigore di tali fonti primarie[1].

2.1. In particolare, la Corte ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determina «una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di riversibilità» (sentenza n. 139 del 1979). Poiché la pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge, non è ragionevole la differenziazione fra il trattamento adesso garantito non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente e quello spettante a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte.

2.2. Per quanto il legislatore possa godere, in materia, di un significativo spazio di discrezionalità, la Corte ha ritenuto che resta fermo che «la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987)» (sentenza n. 180 del 1999). Poiché «[s]i realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare» (così, di seguito, la stessa pronuncia ora citata), una scelta legislativa che – irragionevolmente – incida in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.

2.3. In disparte la soluzione nel merito, ciò che ai fini della presente Rubrica rileva è, come nel caso della “coeva” sentenza n. 89, anch’essa oggetto di una nota di commento ed a cui si rinvia per gli aspetti metodologici, la ricaduta finanziaria che dalla sentenza discende.

Per quanto, presumibilmente, di modesto impatto, anche questa pronuncia introduce, a legislazione vigente, un nuovo onere.

Ciò che qui si intende confermare, ad abundantiam, è che la Corte non può esimersi dal prendere consapevolezza, in modo esplicito della parte motiva, che anche le sentenze manipolative - in disparte la loro coerenza con la legge n. 87 del 1953, che disciplina le modalità di espressione dell’attività della Corte medesima - esigono un confronto trasparente e diretto, da parte della stessa “Corte-legislatore”, con i riflessi finanziari che esse introducono, non potendosi ritenere che la “scelta” di utilizzare risorse scarse per finalità di tutela dei “diritti”, certamente meritevoli (come nella specie), non vada a conculcarne altre, sino, in linea teorica, non solo ad esporre la tenuta degli equilibri finanziari dello Stato e la sostenibilità del debito pubblico, peraltro, nell’attualità in forte tensione, ma anche, per importi inferiori, a rendere comunque più difficile il già complicato compito di tenere la spesa pubblica in linea con la relativa Traiettoria, come delineata nel Piano strutturale di bilancio approvato nel 2024.

 



[1] 1) La coppia omosessuale aveva contratto matrimonio all’estero già nel 2013 e si era trovata nell’impossibilità di far ad esso attribuire effetti giuridici nell’ordinamento italiano poiché all’epoca dei fatti rilevanti nel giudizio a quo mancava una norma che permettesse il conferimento degli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso; 2) il decesso del coniuge assicurato è avvenuto in data 8 ottobre 2015, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 7 del 2017, che avrebbero consentito a ciascuno dei coniugi di far attribuire al matrimonio contratto gli effetti dell’unione civile, dovendo a tal fine le disposizioni della legge n. 76 del 2016 e dei relativi decreti delegati (d.lgs. n. 7 del 2017 e d.lgs. n. 5/2017) applicarsi anche ai vincoli costituiti prima della loro entrata in vigore.



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