Abstract [It]: L’articolo analizza le cause riunite Alace e Canpelli come snodo centrale nel contenzioso sui Paesi di origine sicuri e, più in generale, nel riparto del controllo tra legislatore, amministrazione e giudice nel sistema europeo di asilo. L’attenzione si concentra, in particolare, su tre profili: la designazione dei Paesi di origine sicuri, la trasparenza delle fonti informative e l’effettività del sindacato giurisdizionale. Ne emerge una riflessione sul ruolo del giudice nazionale, la cui centralità può essere letta al tempo stesso come presidio di tutela effettiva e come trasferimento di un onere di controllo particolarmente gravoso.
Title: Safe countries of origin and the role of the national court. Reflections on the preliminary ruling procedure in the joined cases of Alace and Canpelli
Abstract [En]: This article examines the joined cases Alace and Canpelli as a key turning point in litigation on safe countries of origin and, more broadly, in the allocation of control between legislature, administration and courts within the European asylum system. The analysis focuses on three main issues: the designation of safe countries of origin, the transparency of information sources, and the effectiveness of judicial review. The article ultimately reflects on the role of the national judge, whose centrality may be read both as a guarantee of effective protection and as the transfer of a particularly burdensome duty of review.
Parole chiave: Paesi di origine sicuri, rinvio pregiudiziale, procedura accelerata di frontiera, Protocollo Italia-Albania, esternalizzazione
Keywords: Safe countries of origin, preliminary reference, accelerated border procedure, Italy-Albania Protocol, externalization
Sommario: 1. Contesto giuridico-politico: origine e sviluppo della vicenda giudiziaria. 2. I quattro quesiti pregiudiziali delle cause riunite e l’udienza. 2.1. Segue: la discussione relativa alle esclusioni soggettive nella designazione del Paese di origine come sicuro. 2.2. Segue: la discussione sul sindacato giurisdizionale sulla designazione dei Paesi di origine sicuri. 3. Il dovere di trasparenza posto in primo piano. 4. L’esclusione delle eccezioni personali nella sentenza della Corte di Giustizia del 1° agosto 2025. 5. Riflessioni conclusive: onere o onore del giudice nazionale?
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