Pres., V. Neri, Est., L. Furno - Semel s.r.l. (avv.ti L. Griselli, M. Salina) c. Regione del Veneto (avv.ti P. Agostinelli, L. Londei, G. Quarneti) e nei cfr. di Comune di Verona (avv. G. Michelon, F. Squadroni).
Accesso documentale – parere legale
Un’impresa contestava il diniego opposto dalla Regione all’accesso a un parere legale rilasciato dall’Avvocatura del medesimo ente locale. Respinto il ricorso in primo grado, l’impresa proponeva appello facendo presente che il contenuto del parere era già stato informalmente divulgato e che lo stesso non era in alcun modo legato a un contenzioso tra le parti, potenziale o in essere.
Nel respingere il gravame, il Collegio ha ricordato il consolidato indirizzo per cui i pareri legali sono sottratti alla disciplina dell’accesso documentale in ragione del principio di tutela del segreto professionale. L’unica possibilità di deroga al divieto di accessibilità ai pareri legali è configurabile quando gli stessi abbiano avuto una specifica funzione “endoprocedimentale”, risultando correlati ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad essi collegato. Il discrimine in ordine all’ostensibilità o meno di un parere legale si riscontra, dunque, in quella che è stata definita la cd. “procedimentalizzazione del parere”. A tale fine, deve ritenersi che non sia sufficiente il mero richiamo formale ad un parere legale in un provvedimento, ma sia necessario che tale parere riceva, da un punto di vista sostanziale, un qualche rilievo nella motivazione del provvedimento, ipotesi da escludersi nel caso in esame.
L. DROGHINI