Pres. V. Neri, Est., L. Furno - omissis (avv.ti V. Chierroni e S. Santinelli) c. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Avv. Gen. dello Stato) e nei cfr. di omissis (n.c.)
Accesso documentale – procedura valutativa – nesso di strumentalità
Nel contesto di una procedura valutativa per la promozione a Consigliere di Ambasciata, un candidato non promosso contestava il diniego opposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla richiesta di accesso volta ad ottenere le schede di valutazione degli altri funzionari aspiranti all’avanzamento. Respinto il ricorso in primo grado, l’interessato proponeva appello.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria 18 marzo 2021, n. 4, la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. Sebbene la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito non debbano svolgere alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.
Poste queste coordinate, il Collegio ha osservato che la procedura valutativa in questione ha una struttura bifasica: dapprima, i singoli aspiranti vengono valutati sulla base di alcuni requisiti di carattere, intellettuali e di cultura richiesti per l’avanzamento; successivamente, nella fase propriamente comparativa, gli aspiranti idonei sono collocati in graduatoria alla luce di una valutazione complessiva globale comparativa. Rispetto all’appellante, non avendo lo stesso superato la prima fase, emerge l’irrilevanza e l’inconferenza dell’accesso ai documenti richiesti, giacché essi non risultano strumentali, nemmeno in modo mediato e indiretto, alla tutela di una sua qualsivoglia posizione giuridica soggettiva. Esito diverso avrebbe sortito l’istanza di accesso in esame ove la parte appellante, conseguito un giudizio positivo nella prima fase, avesse poi effettivamente concorso rispetto agli altri candidati, in via competitiva, per ottenere un posto utile nella graduatoria di merito.
L. DROGHINI