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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 34/2026, Sulla inesistenza dei documenti richiesti

Pres. R. Giovagnoli – Est. P. La Ganga

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Pia Di Primo c. Rosario Orazio Russo, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Pappalardo

Accesso ai documenti - documenti inesistenti -

Il Comune con giudizio di ottemperanza ha chiesto l’esecuzione della sentenza che ordinava di rendere ostensibili i documenti chiesti dal ricorrente, ed esattamente copia delle note e dell’allegato elenco completo del contenzioso pendente all'anno 2013 trasmessi dalla Direzione Affari Legali alla Direzione Ragioneria Generale. Il Comune ha precisato che «non si rinvengono agli atti d’ufficio elenchi relativi al contenzioso 2013 in quanto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, la Direzione Affari Legali inviava solo le previsioni dell’importo totale da inserire alla voce “oneri Straordinari” per la copertura di eventuali contenziosi». Il ricorrente, preso atto dell’inadempimento del Comune, ha intrapreso il ricorso in ottemperanza della suddetta sentenza e il Tar, con la sentenza in questa sede impugnata, lo ha accolto ordinando all’amministrazione comunale di dare esecuzione al giudicato, nominando un commissario ad acta.

 

Per condivisibile giurisprudenza la materiale inesistenza tra gli atti in possesso dell’amministrazione intimata, dei documenti richiesti con l’istanza di accesso rende inammissibile la relativa azione, poiché un'eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale, non essendo in seguito suscettibile di essere portata a esecuzione.

Il procedimento promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. viene definito dal giudice, quando ricorrono i presupposti, con l’ordine all’amministrazione di esibire gli atti richiesti, ordine questo che, se i documenti richiesti non esistono o non sono nella disponibilità dell'Amministrazione, non può essere utilmente dato. In sostanza, una decisione favorevole su una richiesta di accesso che è materialmente impossibile evadere si rivelerebbe inutiliter data, in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi l'Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso. Lette le dichiarazioni dell'amministrazione, il Collegio ha preso  atto dell'impossibilità per il Comune di reperire la documentazione richiesta, mai costituita, e dell’impossibilità per la stessa di evadere l'istanza. Ha quindi concluso,  alla stregua del principio “ad impossibilia nemo tenetur” che anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto (o l'ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai formati.

 M. Filice



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