Pres. G. Panzironi – Est. M. G. Perpetuini – OMISSIS (Avv.ti A. Palermo e P. Cartone) c. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" – Nucleo di Atri (TE) e Ministero della Difesa (Avv.ra dello Stato) – (rigetta).
Accesso documentale – esposto/segnalazione – attività ispettiva – interesse difensivo – carenza di strumentalità – riservatezza del segnalante – nesso di strumentalità – controllo generalizzato – rigetto.
L’esposto o la segnalazione presentata da un privato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine un’attività ispettiva, non può essere oggetto di accesso documentale da parte del soggetto sottoposto all’ispezione. Ciò in quanto: (i) la segnalazione ha natura meramente sollecitatoria dell'esercizio della funzione amministrativa di controllo e non acquista efficacia probatoria nel procedimento sanzionatorio; (ii) la conoscenza degli atti relativi alla fase ispettiva – segnatamente il verbale di accertamento – soddisfa di norma l'interesse conoscitivo del richiedente ai fini difensivi; (iii) non sussiste il requisito del nesso di strumentalità tra la conoscenza dell'esposto (e, in particolare, dell'identità del segnalante) e la tutela dei propri interessi giuridici, poiché non è dall'identità del denunciante che dipende la difesa del denunciato.
L'interesse alla conoscenza dell'esposto, se svincolato dalla concreta preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non tutela, tanto più quando – come nella materia della sicurezza alimentare – la tutela della salute pubblica costituisce un interesse di rango costituzionale (art. 32 Cost.) che impone la massima riservatezza a protezione dei canali di segnalazione.
Una società operante nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari, a seguito di un'ispezione svolta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Atri e della conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori, aveva presentato istanza di accesso documentale volta a conoscere l’autore dell'esposto che aveva dato origine all’attività ispettiva e il contenuto della segnalazione. Il Nucleo aveva rigettato l’istanza ritenendola finalizzata a un “controllo generalizzato” sull'operato dell’amministrazione, vietato dall'art. 24, comma 3, L. n. 241/1990. La ricorrente sosteneva invece che la conoscenza dell’esposto fosse indispensabile per esercitare il proprio diritto di difesa, in particolare per tutelarsi da eventuali condotte calunniose o persecutorie.
Il TAR Abruzzo ha rigettato il ricorso richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla non ostensibilità degli esposti che hanno originato un’attività ispettiva. Il Collegio muove dalla definizione dell’interesse legittimante l’accesso fornita dall'art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990 – interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto – e dalla necessità che sussista un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive del richiedente.
Nella fattispecie tale nesso difetta strutturalmente: la segnalazione costituisce soltanto il presupposto da cui trae origine l’attività amministrativa di ispezione, ma non è il verbale di accertamento (che già assicura la conoscenza dei fatti contestati) a dipendere dalla sua conoscenza. Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata – in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 1717/2021 – non è dall’identità del denunciante che dipende la difesa del denunciato, essendo sufficiente la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestate, garantita dal verbale di accertamento. Il Tribunale aggiunge una considerazione specifica rispetto al settore della sicurezza alimentare: la tutela del bene “salute” ex art. 32 Cost. impone che la possibilità di accedere agli atti di impulso dell’attività ispettiva non possa operare in maniera indiscriminata, a prescindere dalla effettiva e concreta necessità di conoscenza a fini difensivi, pena il rischio di compromettere l’efficacia dei controlli posti a presidio della salute dei consumatori.
B. GARGARI