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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR EMILIA ROMAGNA, Sentenza n. 770/2026, Accesso agli atti e atti interni

 

Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. - Igd Siiq S.p.A. (avv. Vittorio Paulucci) contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Bologna, Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale Emilia Romagna  (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna), nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non costituita in giudizio), per l’annullamento del diniego di accesso agli atti implicito dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna sulla domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 30 novembre 2025, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e per la condanna dell’Agenzia delle Entrate all’ostensione dei documenti richiesti.

Accesso ai documenti amministrativi – Accesso difensivo – Atti interni - Documenti amministrativi – Accessibilità

La società Immobiliare Grande Distribuzione Società di investimento immobiliare quotata S.p.a. contesta l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bologna. Tale richiesta si inserisce in una vicenda più articolata, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bologna, avente ad oggetto il classamento degli immobili con destinazione d’uso “centri commerciali”.

Ai fini dell'accesso difensivo ex artt. 22 e 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, è sufficiente che l'istante rappresenti in modo complessivo e ragionevole il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela della propria posizione giuridica, senza che sia necessaria la dimostrazione dell'indispensabilità di ciascun singolo documento. Né l'amministrazione né il giudice dell'accesso possono anticipare valutazioni circa l'ammissibilità, la rilevanza o la decisività della documentazione nel giudizio cui essa è destinata, salvo il caso di evidente e assoluta assenza di collegamento tra gli atti richiesti e le esigenze difensive prospettate.

Inoltre il TAR ha affermato che le richieste di chiarimenti formulate da un ufficio amministrativo ad altra articolazione della medesima amministrazione, nonché le relative risposte, costituiscono documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, ancorché si tratti di atti interni e non riferiti a uno specifico procedimento, e sono pertanto accessibili quando risultino collegati a un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.

Infine, ha affermato che non possono essere qualificati come pareri legali o atti espressivi della strategia difensiva dell'amministrazione, e quindi sottratti all'accesso, i documenti contenenti indicazioni operative o chiarimenti di carattere generale sulla corretta applicazione della normativa amministrativa, destinati ad orientare l'attività procedimentale degli uffici e non predisposti in funzione della difesa in un contenzioso specifico.

V. Varone



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