Pres. M. Pedron – Est. L. Marchiò
Michele Codognesi rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta c. Comune di Viadanica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bigoni
Accesso documentale e generalizzato – interesse difensivo – tutela della riservatezza
Viene impugnato l’atto con cui il Comune ha negato l’accesso ai documenti relativi a una domanda di volturazione di licenza NCC e al Registro/Licenziario NCC delimitatamente alle annotazioni concernenti una data autorizzazione.
Benché l’istanza fosse stata formulata sia ai sensi degli artt. 22-25 della L. n. 241/1990 sia quale accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, il provvedimento impugnato si è pronunciato esclusivamente sulla domanda di accesso documentale e, pertanto, e stata vagliata esclusivamente la fondatezza o meno di tale richiesta. Se è “vero che il rapporto tra le diverse forme di accesso, generali e anche speciali, deve essere letto secondo un criterio di integrazione e non secondo una logica di irriducibile separazione, per la miglior soddisfazione dell’interesse conoscitivo”, è altrettanto vero “che questo interesse conoscitivo nella sua integralità e multiformità deve essere stato fatto valere e rappresentato, anzitutto, in sede procedimentale dal diretto interessato”, ma soprattutto deve essere stato “valutato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere, non potendo il giudice pronunciarsi su un potere non ancora esercitato, stante il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.” (Ad. Plen., 2 aprile 2020 n. 10).
La domanda, per la sua impostazione difensiva, soddisfa i requisiti dell’accesso documentale, essendo evidente che la finalità è quella di verificare il percorso di ingresso dell’autorizzazione NCC nel patrimonio della controinteressata. Questa è la base conoscitiva minima necessaria per qualsiasi iniziativa a tutela dell’aspettativa a conseguire il suddetto bene della vita, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. Non è necessario che nella richiesta di accesso vi siano argomenti idonei a convincere l’amministrazione delle probabilità di successo nell’una o nell’altra sede. La fondatezza nel merito della pretesa, che non sta all’Amministrazione né al giudice vagliare, è concetto ben diverso dal necessario nesso di strumentalità che deve intercorrere tra i documenti richiesti e le esigenze difensive rappresentate. Nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione ha valutato e rigettato l’istanza proprio in virtù di considerazioni relative al merito della vicenda, esponendo una valutazione negativa sull’aspettativa del ricorrente a ottenere l’autorizzazione NCC.
Con riferimento alle esigenze di riservatezza, è stato rilevato che si trattava di una posizione recessiva. In realtà, anche a fronte di una richiesta di accesso idonea a interferire con la tutela della riservatezza di terzi, l’accesso “deve comunque essere garantito” qualora la conoscenza del documento “sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Nel caso in cui il documento contenga “dati sensibili o giudiziari”, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile”. Non si configurava, inoltre, alcuna violazione del diritto europeo. I dati che la controinteressata intendeva tutelare erano essenzialmente informazioni commerciali, non venendo in rilievo né i dati di cui all’art. 9 GDPR 679 del2016 né quelli di cui al successivo art. 10.
M. Filice