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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 2225/2026, Sulla tardività del ricorso e sull’eccessiva onerosità della istanza

Pres. M.M. Liguori – Est. R. Giansante

Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Billi c. Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Avella

Accesso documentale – decadenza termini – istanze massive ed eccessivamente onerose

Il ricorrente ha proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/1990 volta al rilascio di una serie di documentazione utile a dimostrare in sede penale l’estraneità ai fatti contestati. Il Comune ha risposto con una prima nota di riscontro e, in seguito, con ulteriori seguiti che confermavano quanto già rilasciato.

 

La legittimazione a richiedere l’accesso ai documenti presuppone che l’istante abbia un interesse diretto, concreto e attuale; in specie, l’accesso difensivo, di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 estende l’ambito della legittimazione all’esercizio di tale diritto, stabilendo che debba comunque essere garantito laddove si riferisca a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Secondo principi consolidati in materia, l’amministrazione detentrice del documento, come pure il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., non devono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, alla sola autorità giudiziaria investita della questione, salvo il caso di una evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, e quindi in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6978).

Nel caso in esame, il ricorrente riferiva di aver presentato una serie di richieste di accesso,  riscontrate dal Comune. Analizzando il contenuto del provvedimento impugnato e delle suddette note lo stesso è stato ritenuto atto meramente confermativo delle due note precedenti, in quanto non oggetto di autonoma istruttoria o valutazione. Parte ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, impugnare nel termine decadenziale di 30 giorni le suddette note con conseguente inammissibilità del ricorso proposto per tardività. La distinzione tra atto di conferma in senso proprio - che necessita di autonoma impugnazione - e atto meramente confermativo - non autonomamente impugnabile - non dipende dal livello di corrispondenza delle relative motivazioni, ma dal ricorrere o meno di una nuova valutazione degli interessi. Se l’atto meramente confermativo si limita a ribadire la decisione già assunta, l'atto di conferma in senso proprio è preceduto da un procedimento amministrativo di secondo grado, espressione di un esercizio del potere (ex multis, Cons.Stato, Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4913).

Parte ricorrente non aveva addotto nessun “fatto nuovo” nelle reiterate istanze di accesso, né erano state addotte le ragioni  a fondamento delle richieste, ovvero la correlazione tra la documentazione richiesta e la situazione protetta, se non con un generico riferimento al procedimento penale.

 

Inoltre, le generiche e ripetute istanze del ricorrente non trovavano alcuna giustificazione; le stesse sono risultate espressive di una condotta abusiva, animata da un intento emulativo, in assenza di alcuna indicazione circa le esigenze idonee a giustificare la presentazione di richieste di accesso plurime, reiterate e ravvicinate, o della ragione per cui esse per come formulate dovevano ritenersi funzionali alla tutela della posizione giuridica dell’istante. Al riguardo è stata anche considerata la capacità dell’apparato organizzativo di evadere le istanze di accesso e valutato il carattere sproporzionato ed emulativo della pretesa ostensiva, non potendosi gravare l’Amministrazione di un carico di lavoro irragionevole, idoneo a pregiudicare il buon andamento amministrativo. Il giudice ha, infine, considerato che il carattere massivo delle richieste del ricorrente non trovava alcuna idonea giustificazione.

M. Filice



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