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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR MOLISE, Sentenza n. 177/2026, Diritto di accesso e procedimento tributario: l’interesse all’accesso sopravvive all’autotutela

 

Steril Company S.r.l. (avv.ti Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, Valentina Guzzanti e Emanuela Granara) contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Isernia  (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna), per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso del06.10.2025, nonché per l’annullamento del provvedimento di diniego dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione provinciale Isernia - Ufficio territoriale Isernia, con cui l'Agenzia rigettava l'istanza di accesso agli atti.

Accesso ai documenti amministrativi – Procedimenti tributari – Limite di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 – Annullamento in autotutela – Interesse all'accesso – Permanenza.

Il caso riguarda un accesso agli atti dell’Agenzia delle entrate riferiti ad un credito d’imposta vantato dalla ricorrente. L'esclusione del diritto di accesso prevista dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990 per i procedimenti tributari opera esclusivamente durante la pendenza del procedimento e viene meno una volta concluso l'iter amministrativo. Ne consegue che, dopo l'adozione del provvedimento finale, non è legittimo negare l'accesso agli atti preparatori ed endoprocedimentali invocando la disciplina speciale dettata per la fase procedimentale.

Soprattutto – ed è questa la parte più innovativa della sentenza - l'annullamento in autotutela del provvedimento tributario non comporta il venir meno dell'interesse, diretto, concreto e attuale, del contribuente ad accedere agli atti del procedimento, permanendo l'esigenza di conoscere le ragioni e gli elementi istruttori che hanno determinato l'esercizio del potere amministrativo, anche in vista di eventuali successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria.

Viene inoltre ribadito, in continuità con la giurisprudenza sul punto, che:

- l'accesso documentale difensivo costituisce uno strumento autonomo rispetto ai poteri istruttori esercitabili nel processo tributario o civile e può essere esperito indipendentemente dalla possibilità di acquisire la documentazione mediante gli strumenti processuali di esibizione o richiesta di informazioni previsti dall'ordinamento;

- nel giudizio di legittimità del diniego di accesso non è consentito all'amministrazione sostituire o integrare in sede processuale la motivazione del provvedimento impugnato, neppure prospettando l'esistenza di un mero errore materiale nel richiamo della disciplina applicabile, in assenza di un formale atto di rettifica o integrazione.

V. Varone



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