Pres. C. Criscenti; Primo Ref. Est. D. Gaglioti; Ref. G. Nicastro; L. Viola e altri (avv. A.E. Sergi) c. BPER Banca S.p.A. (avv. S. Giangreco); nei confronti di A. Iracà (avv. G. Panuccio)
Accesso documentale – istituto di credito – conto corrente – attività di pubblico interesse – art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990 – art. 119 T.U.B. – inammissibilità
Gli eredi legittimi di un de cuius titolare di un conto corrente cointestato con un soggetto terzo presentavano alla banca BPER istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, volta a ottenere le movimentazioni del conto, il contratto di apertura, la consistenza delle somme al momento del decesso e gli investimenti eseguiti, al fine di tutelare le proprie ragioni nel contenzioso ereditario pendente e in presenza di un sequestro conservativo di metà delle somme giacenti. La banca rigettava l’istanza subordinando l’accesso all’accertamento giudiziale della qualità di eredi.
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’accesso documentale ex l. n. 241/1990 è ammissibile esclusivamente con riferimento all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e). I rapporti di conto corrente intrattenuti dalla banca con i propri clienti scaturiscono da un tipico contratto di diritto privato, privo di qualsiasi profilo attinente all’esercizio di funzioni pubbliche: non sono pertanto qualificabili né come espressione di attività di pubblico interesse né come atti amministrativi oggettivi, con la conseguenza che non soggiacciono alla disciplina dell’accesso documentale. Il rimedio appropriato è quello previsto dall’art. 119 del T.U.B., che riconosce al cliente e a chi gli succeda a qualunque titolo il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi dieci anni, ma che non è sovrapponibile all’accesso ex l. n. 241/1990 quanto a presupposti e forme di tutela; avendo i ricorrenti radicato l’istanza esclusivamente sulla base della disciplina pubblicistica, non sussistono i presupposti per la translatio iudicii.
L. TOMASSI