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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 2187/2025, Costituisce abuso del diritto di accesso l’istanza massiva e generalizzata avente ad oggetto la totalità dei dati patrimoniali, finanziari, contabili e reddituali del coniuge separato

Pres. S. Mezzacapo; Cons. Est. A. Andolfi; Primo Ref. R. Esposito; T. Pellecchia (avv.ti A. Capotorto, M.C. Pellecchia) c. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino (Avvocatura Distrettuale di Salerno); nei confronti di A. Iacovacci e Iaco Group S.r.l. (avv.ti R. Dezio, S. D’Ambrosio)

Accesso difensivo – anagrafe tributaria – dati fiscali coniuge separato – istanza massiva – abuso del diritto di accesso – obbligo di formazione di documenti – assegno di mantenimento

Nel contesto di un giudizio di separazione coniugale riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Napoli a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, la ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate l’accesso a tutti i dati patrimoniali, finanziari, contabili e reddituali del coniuge separato e delle società a lui riconducibili contenuti nell’anagrafe tributaria dal 2018, ivi compresi cassetto fiscale, dichiarazioni dei redditi, rapporti bancari, bilanci, contratti di leasing e di noleggio, nonché comunicazioni di operatori finanziari italiani ed esteri. L’Agenzia rigettava l’istanza richiamando, tra l’altro, il giudicato formatosi su un’analoga precedente istanza e la natura massiva della richiesta.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Esclusa ogni valutazione sulla natura sensibile dei dati fiscali richiesti e sul requisito di stretta indispensabilità dell’accesso difensivo, il Collegio ha ravvisato nella fattispecie un abuso del diritto di accesso, configurabile ogniqualvolta l’istanza sia massiva, manifestamente onerosa o sproporzionata rispetto alla concreta esigenza difensiva e tale da comportare un carico irragionevole di lavoro per l’amministrazione. L’istanza in esame – riferita all’intera massa documentale di più soggetti, comprese società di capitali collegate alle vicende familiari solo per il fatto che il coniuge ne possiede quote – integra tale fattispecie. Il Collegio ha altresì affermato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può spingersi fino a obbligare l’amministrazione a elaborare dati e formare documenti non ancora esistenti su richiesta di parte, costituendo ciò un autonomo profilo ostativo all’accoglimento dell’istanza.

L. TOMASSI



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