Pres. P. Ungari; Cons. F.V. Di Mauro; Ref. Est. E. Daniele; -OMISSIS- (avv.ti F. Garzuglia, G. Ranalli) c. Regione Umbria (avv.ti L. Benci, A. Rocchini)
Accesso documentale – segreto istruttorio penale – verbale di sopralluogo – polizia giudiziaria – vigilanza ambientale – art. 329 c.p.p. – art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990
Una società titolare di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio chiedeva l’accesso, ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, al verbale di sopralluogo redatto da personale regionale e ARPA in occasione di un incendio presso l’impianto, posto a fondamento di una determina dirigenziale di diffida adottata dalla Regione Umbria e contestualmente impugnata in sede giurisdizionale. La Regione negava l’accesso affermando che il documento faceva parte di atti di indagine di polizia giudiziaria in corso e che era stato trasmesso alla Procura della Repubblica.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Riconosciuto l’interesse della ricorrente all’ostensione – in quanto il verbale costituiva atto presupposto del provvedimento impugnato in sede principale – il Collegio ha tuttavia ritenuto prevalente il segreto istruttorio. Il verbale era stato redatto da personale munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nominalmente attribuita con decreto prefettizio per il settore rifiuti e AIA, nell’esercizio specifico di funzioni di vigilanza sul rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale; esso era idoneo a fungere da notizia di reato in materia di inquinamento ambientale ed era stato trasmesso alla Procura della Repubblica. In applicazione del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990 e 329 c.p.p., il Collegio ha pertanto confermato la legittimità del diniego, precisando la distinzione operata dalla giurisprudenza tra: (a) atti delegati dall’autorità giudiziaria o formati nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, non ostensibili; e (b) atti di accertamento compiuti nell’esercizio delle ordinarie funzioni amministrative, ancorché trasmessi alla Procura e in assenza di sequestro, per i quali non sussistono impedimenti all’accesso. Nel caso di specie il verbale rientrava nella prima categoria, avendo il suo momento genetico nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sì da essere volto a sollecitare l’iniziativa penale dell’autorità giudiziaria più che a costituire atto amministrativo soggetto al generale regime di trasparenza.
L.TOMASSI